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Novità Iva
4 Marzo 2022
4 Minuti di lettura

Decreto fiscale 2021 e novità per la disciplina Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità introdotte dal “Decreto fiscale” dell’ottobre del 2021 in materia di Iva. Lo ha fatto nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2022.

In particolare, nel primo paragrafo della Circolare, vengono forniti chiarimenti riguardo alla non imponibilità Iva delle cessioni dei beni e connesse prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi dell’Unione Europea per rispondere all’emergenza Coronavirus.

La nuova normativa in materia si è resa necessaria per dare attuazione alla normativa comunitaria.

Gli organismi istituti in base alle norme del diritto dell’Unione Europea che acquistano i beni o che sono committenti di prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione di compiti conferiti loro per far fronte alla pandemia da Coronavirus dovranno informare i cedenti dei beni o i prestatori dei servizi riguardo alla destinazione degli stessi beni o servizi.

Le operazioni in questioni concorreranno, in capo ai fornitori, alla formazione del plafond per l’effettuazione di acquisti e di importazioni senza pagamento dell’Iva.

I beni ed i servizi saranno, invece, imponibili ai fini Iva se utilizzati dagli organismi europei per ulteriori cessioni e prestazioni a titolo oneroso. Qualora vengano meno le condizioni per la non imponibilità Iva, inoltre, i soggetti interessati dovranno comunicarlo all’Amministrazione finanziaria e le operazioni dovranno essere assoggettate ad Iva dai fornitori alle condizioni applicabili al momento in cui è effettuata l’operazione.

Le regole in questione trovano applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Quindi, per le operazioni assoggettate ad Iva prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto fiscale (ossia prima del 21 dicembre 2021), i fornitori potranno emettere nota di variazione in diminuzione dell’Iva a suo tempo addebitata per le forniture di beni e servizi per le quali abbiano avuto conoscenza della destinazione alle finalità previste da tale normativa. Il fornitore può emettere un’unica nota cumulativa per ciascun cessionario o committente, nella quale saranno richiamate le singole fatture alla quale si riferisce e le relative somme.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda le modifiche alla disciplina Iva degli enti associativi. In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022 tali novità avranno applicazione soltanto per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

In virtù della nuova normativa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva e si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciale anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, nei confronti dei soci, associati e partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi extra determinati in funzione delle prestazioni alle quali hanno diritto.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva anche le cessioni di pubblicazioni delle medesime associazioni effettuate prevalentemente ai propri associati e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da partiti politici rappresentati in assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva, infine, anche la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi simili, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi nelle quali viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese nella categoria di enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia strettamente complementare alle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali e sia resa direttamente agli associati.

Inoltre, sono da considerarsi operazioni esenti Iva:

  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari stabiliti nello statuto, in funzione delle maggiori prestazioni alle quali danno diritto, rese nei confronti di soci, associati o partecipanti di associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le stesse attività e che fanno parte di un’unica organizzazione nazionale o locale e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da enti ed organismi del primo tipo, organizzate a loro esclusivo profitto;
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte di associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempre che tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Sono, poi, specificati i requisiti oggettivi che devono sussistere nelle associazioni affinché le operazioni possano beneficiare dell’esenzione Iva.

Il quadro normativo è stato, pertanto, riformato in attuazione del diritto comunitario. Le operazioni individuate nella nuova disciplina non sono più escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, ma divengono rilevanti ai fini Iva, sia pur in regime di esenzione. Di conseguenza, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, è previsto l’obbligo di fatturazione, di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari Iva.

E’, altresì. precisato che, qualora alla data del 1° gennaio 2024, le disposizioni del Codice del Terzo settore riguardanti il trattamento fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale non abbiano trovato applicazione, da tale data le organizzazioni e le associazioni stesse che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi non superiori a 65.000 Euro potranno usufruire, ai soli fini Iva, della disciplina prevista per il regime cosiddetto “forfetario”. Pertanto, emetteranno fatture senza addebito dell’Iva e non potranno detrarre l’Iva sulle fatture d’acquisto; saranno esonerate dagli obblighi di versamento dell’Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche; dovranno integrare le fatture per le operazioni delle quali risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei documenti.

Il terzo paragrafo della Circolare, infine, è dedicato al regime di non imponibilità Iva per i servizi di trasporto internazionale. In base alle nuove regole, le prestazioni di servizi di trasporto internazionale continuano a rientrare nel regime di non imponibilità Iva qualora sono effettuate nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni e del prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto.

Devono, invece, essere sottoposte ad Iva le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale affida ad un vettore terzo. Le nuove regole valgono dal 1° gennaio 2022. Sono comunque fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che, prima del 1° gennaio 2022, si sono adeguati agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria ed hanno già applicato l’Iva alle prestazioni di affidamento ad un vettore terzo (prestazioni di subvezione) nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto alla detrazione dell’Iva da parte dei committenti.

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