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Novità Iva
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28 Febbraio 2025
4 Minuti di lettura

Distacchi di personale e applicazione dell’IVA: il legame con i costi

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Dal 2025 entra in vigore una nuova normativa, ridefinita secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea, che non esclude a priori l’applicazione dell’IVA sui distacchi di personale.

Società e distacco dei dipendenti

In base alla nuova disciplina, i rimborsi versati da un ente a una società per il distacco di dipendenti di quest’ultima presso la stessa entità sono soggetti a IVA. La tassazione si applica quando esiste un collegamento diretto tra la messa a disposizione del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se tale importo corrisponde esclusivamente ai costi sostenuti per i lavoratori.

Con la risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA dei distacchi e “prestiti” di personale alla luce della nuova disciplina, che ha riformato la materia abrogando l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, sostituito dall’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, in linea con l’orientamento della Corte UE.

Distacco momentaneo del personale e gestione dei costi

Il caso esaminato riguarda una società in house che fornisce ai propri soci servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici. Un ente operante nella gestione coordinata dei servizi sanitari e sociosanitari ha richiesto alla società il distacco temporaneo di alcune risorse per potenziare il proprio settore tecnico-amministrativo. La società ha accettato la richiesta.

Sul piano economico, l’accordo tra le parti prevede il rimborso del solo costo sostenuto dalla società distaccante per ciascun lavoratore, comprensivo di oneri contributivi e assicurativi.

Di conseguenza, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’importo ricevuto debba essere considerato fuori campo IVA o se, al contrario, debba essere assoggettato all’aliquota ordinaria.

Secondo la richiedente, il distacco non costituirebbe un’operazione a titolo oneroso, poiché non comporta un corrispettivo aggiuntivo oltre al rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti. Pertanto, riteneva applicabile l’esenzione prevista dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.

Indicazioni della corte di giustizia UE

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha espresso un parere contrario, basandosi sulle indicazioni della Corte di giustizia UE e sulla normativa interna aggiornata in vigore dal 2025.

L’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 stabiliva che i distacchi di personale con rimborso dei soli costi non fossero rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, con la sentenza dell’11 marzo 2020 nella causa C-94/19, la Corte di giustizia UE ha dichiarato tale disposizione incompatibile con la direttiva IVA, che stabilisce i criteri per l’imponibilità delle operazioni.

Secondo la Corte UE, un’operazione diventa imponibile quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ovvero quando il pagamento dell’importo pattuito è una condizione necessaria per il distacco. In tal caso, si configura un legame diretto tra la prestazione (distacco del personale) e il corrispettivo versato. Il fatto che l’importo corrisponda ai costi effettivi sostenuti dal distaccante è irrilevante ai fini della tassazione.

Cambiamento dal 2025 delle somme soggette a IVA

L’Italia ha recepito questa interpretazione con l’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, che ha abrogato la precedente norma esentativa. La nuova disposizione stabilisce che i distacchi di personale tra imprese siano soggetti a IVA anche quando avvengono a fronte del rimborso del solo costo del lavoratore, a condizione che il contratto sia stato stipulato o rinnovato a partire dal 1° gennaio 2025.

La normativa esclude, tuttavia, le operazioni realizzate prima di tale data in conformità alla sentenza della Corte UE o alla precedente normativa nazionale, purché non vi siano accertamenti definitivi in merito.

Distacchi del personale con rimborso soggetto ad IVA

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’accordo tra le parti, che non appartengono allo stesso gruppo, prevede un servizio imponibile ai fini IVA. Anche in assenza di un mark-up a favore della società distaccante, si verifica un nesso diretto tra la prestazione (distacco del personale) e la controprestazione (rimborso ricevuto), rendendo l’operazione soggetta a tassazione.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi versati dall’ente alla società per i lavoratori distaccati, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi, dovranno essere assoggettati a IVA.

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