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Novità Iva
4 Agosto 2022
5 Minuti di lettura

Ecotomografi carrellati: ok all’aliquota Iva ridotta prevista dal “Decreto Rilancio”.

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E’ possibile applicare l’aliquota Iva ridotta in caso di cessione degli ecotomografi carrellati e dei relativi accessori, in virtù di quanto stabilito dal “Decreto Rilancio” per i beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Coronavirus?

A presentare istanza di interpello è una società che rappresenta uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali. Buona parte dell’attività della società istante è costituita dalla progettazione, produzione e vendita di sistemi di diagnostica ecografica. Tra l’altro, la società produce ecotomografi carrellati che consistono in prodotti diagnostici ad ultrasuoni, sotto forma di unità funzionali realizzate in diverse versioni, dotati di uno o più connettori per sonde ecografiche collegabili contemporaneamente.

Questi sistemi prodotti dalla società sono costituiti da una struttura compatta di dimensioni ridotte, dotati di carrello con ruote orientabili e maniglie da presa che consentono la piena mobilità e trasportabilità tra ambulatori. Gli accessori sono fatti in modo da poter operare a distanza per evitare il contatto con l’ecografo e, quindi, ridurre al minimo il rischio di infezioni.

L’istante ha evidenziato che tra i beni soggetti alla disciplina prevista dal Decreto Legge n. 34 del 2020 (esenzione Iva per cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ed aliquota agevolata al 5 % per cessioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2021) vi sono anche gli ecotomografi portatili ai quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha associato il codice TARIC 9018 1200 destinato agli apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica.

Secondo il parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prodotti descritti nell’istanza di interpello devono essere classificati con lo stesso codice.

Può, quindi, essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 5 % alle cessioni dei dispositivi diagnostici ad ultrasuoni ecotomografi carrellati e dei relativi accessori? Se la risposta è affermativa, la società istante può emettere delle note di variazione per le cessioni di tali prodotti erroneamente fatturate con aliquota Iva ordinaria?

Nella Risposta n. 388 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che il “Decreto Rilancio” del maggio del 2020 ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l‘acquisto di beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Coronavirus. In tale disciplina è prevista tutta una serie di beni le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota Iva agevolata del 5 % dal 1° gennaio 2021.

In particolare, in questo elenco di beni inserito nel “Decreto Rilancio” sono compresi gli ecotomografi portatili. Si tratta di un elenco tassativo e non esemplificativo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 12 del 30 maggio 2020, ha fornito chiarimenti riguardo alla corretta individuazione dei beni che vanno ricompresi nell’elenco in questione ed ha, altresì, provveduto a specificare i codici di classifica doganale associati ai beni che possono beneficiare del regime Iva agevolato.

La stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che la natura tassativa dell’elencazione dei beni non esclude, in linea di principio, che alcuni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata che non rientra tra quelli indicati nella suddetta Circolare del 2020, possano comunque rientrare tra i beni previsti dal “Decreto Rilancio” con conseguente diritto a beneficiare del regime Iva agevolato. In questo caso, occorrerà dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d’uso, ai beni indicati nell’elenco in questione.

Con riferimento ai beni descritti nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenendo conto del parere tecnico espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in proposito, le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni carrellati prodotti dalla società istante possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni Iva previste dal “Decreto Rilancio”.

Per quanto riguarda la finalità sanitaria dei prodotti, condizione ulteriore alla quale è subordinata l’applicazione del regime Iva agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già chiarito in precedenza, ossia che, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la stessa finalità può essere dimostrata con qualsiasi documento ritenuto opportuno che consenta, in sede di controllo, di verificare i dati e le condizioni soggettive in esso contenuti.

L’Amministrazione finanziaria conserva la facoltà di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso, se i documenti probatori siano idonei e sufficienti a dimostrare l’effettivo uso sanitario dei prodotti.

Altra questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il regime Iva agevolato previsto dal “Decreto Rilancio” agli accessori degli ecotomografi carrellati ed ai moduli opzionali per operare a distanza, in applicazione del principio di accessorietà.

Ciò che rileva, ai fini della verifica del nesso di accessorietà, è la finalità per la quale l’operazione è conclusa e l’esame di tale finalità deve essere compiuto sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. La valutazione che deve essere effettuata consiste nell’accertare se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare l’operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa operazione, e se, nell’intenzione delle parti, l’operazione accessoria non persegua un fine autonomo.

Affinché un’operazione possa essere considerata come accessoria, è necessario che presenti alcune caratteristiche: deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale; deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale o da terzi, ma per suo conto ed a sue spese; deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.

Rispetto al caso specifico affrontato dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che i beni accessori all’ecotomografo carrellato, utilizzati per operare a distanza al fine di evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni, possono beneficiare dello stesso regime Iva previsto per la cessione del bene principale. Ciò nel presupposto che tali beni accessori rappresentino un’integrazione ed un necessario completamento degli ecotomografi carrellati e che i beni accessori siano ceduti allo stesso cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (l’ecotomografo carrellato).

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso specifico, potranno essere oggetto di variazione soltanto le fatture per le quali il termine di un anno per l’emissione della nota di variazione è ancora pendente, mentre la variazione non sarà ammessa per le fatture rispetto alle quali il termine è già scaduto.

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