string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
26 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Eredi del professionista: quali sono gli obblighi Iva da adempiere?

Scarica il pdf

Nel caso di morte del professionista, quali sono gli adempimenti Iva a carico degli eredi?

A presentare istanza di interpello è la moglie di un avvocato deceduto che, considerando la data molto risalente delle ultime fatture emesse dal marito nell’ambito dell’attività professionale svolta, ha ritenuto che fossero chiuse tutte le posizioni riguardanti l’attività stessa. Pertanto, l’istante ha comunicato la cessazione dell’attività ed ha provveduto alla cancellazione della relativa partita Iva. Successivamente, gli eredi hanno comunque comunicato ai clienti del professionista il suo decesso al fine di verificare che non vi fossero posizioni aperte e, sul momento, i clienti hanno dichiarato l’estinzione di ogni debito.

Dopo oltre un anno dal decesso, però, sono emerse delle posizioni creditorie e sono stati raggiunti degli accordi per il relativo pagamento.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le corrette modalità di assolvimento dell’Iva per le operazioni poste in essere dal professionista nei confronti di clienti titolari di partita Iva e di clienti non soggetti passivi Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 785 del 19 novembre 2021, ha evidenziato che la disciplina Iva prevede che gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, anche se i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della morte del contribuente, entro sei mesi da tale data.

Tra i chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, vi è quello secondo il quale l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, dei rapporti giuridici aventi ad oggetto crediti strettamente connessi allo svolgimento dell’attività professionale.

Ancora, è stato affermato che l’attività del professionista non cessa con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, ma con il momento, successivo, in cui il professionista chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. In particolare, fino al momento in cui il professionista (che non intende anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo) non riscuote tutti i suoi crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile, l’attività professionale non può ritenersi cessata.

Anche in una recente Risoluzione del marzo del 2019 è stato riconosciuto che, in presenza di fatture da incassare o di prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista deceduto fin quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo che non decidano di anticipare la fatturazione delle prestazioni del professionista deceduto.

Anche le Sezioni Unite della Cassazione, con una Sentenza del 2016, hanno precisato che il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione. Il fatto che genera la debenza dell’Iva, infatti, e l’insorgenza delle relativa imponibilità, deve essere identificato con la materiale esecuzione della prestazione. Il conseguimento del compenso, invece, è condizione di esigibilità del tributo ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.

Qualora il professionista deceduto non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo di fatturazione si trasferisce agli eredi che dovranno fatturare la prestazione eseguita dal professionista non in nome proprio, ma in nome del professionista stesso, sia pur deceduto.

Nel caso specifico, l’istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà richiedere la riapertura della partita Iva del professionista stesso e fatturare le prestazioni lavorative dallo stesso effettuate sia nei confronti di clienti titolari di partita Iva, sia nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto