L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime di esenzione Iva previsto per i consorzi può essere applicato anche ad uno studio medico associato, per la suddivisione delle spese legate alla gestione della sede di lavoro.
Studio medico associato ed esenzione iva
Nella risposta n. 161 del 26 luglio 2024, l’Agenzia chiarisce che i costi sostenuti da un’associazione di medici per servizi come assicurazione, manutenzione, pulizie e segreteria possono essere ripartiti tra i membri senza l’aggiunta dell’Iva, in base all’articolo 10, comma 2, del Dpr n. 633/1972.
L’associazione in questione è composta da quattro medici di medicina generale che operano nel campo dell’assistenza primaria e svolgono attività di libera professione per meno di cinque ore settimanali. La loro attività associativa è regolamentata dall’articolo 40 del Dpr 270/2000 e dall’accordo collettivo nazionale del 22 marzo 2005. Essi hanno richiesto se possono usufruire dell’esenzione Iva sulle spese comuni gestite in forma associativa.
Studi medici come calcolare l’esenzione
L’Agenzia ricorda che la normativa prevede l’esenzione Iva per i servizi forniti da consorzi o società consortili ai propri membri. L’obiettivo è di evitare che chi svolge attività esenti venga penalizzato dall’impossibilità di detrarre l’Iva sui beni e servizi acquistati per l’esercizio della propria attività. Tale esenzione è stata introdotta in recepimento della direttiva comunitaria 2006/211/CE, che si applica alle associazioni autonome di persone che svolgono attività esenti da Iva o non soggette a Iva. Purché i costi vengano ripartiti esattamente tra i membri senza creare distorsioni della concorrenza.
Spese comuni ed esenzione iva
Inoltre, l’Agenzia richiama la circolare n. 23/2009 e la risoluzione n. 30/2012, che hanno esteso l’esenzione a organizzazioni di origine comunitaria con finalità analoghe ai consorzi. Quali i Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) e le cooperative di soggetti che operano nel settore sanitario.
L’Agenzia ritiene che l’associazione di medici possa beneficiare del regime di esenzione Iva. Soprattutto per la ripartizione delle spese comuni necessarie alla gestione della loro attività, nonostante non siano strutturati formalmente come un consorzio.