L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un’istanza di consulenza giuridica (Risposta n. 3 del 4 dicembre 2018) riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.
L’istante è un’associazione. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10 % nell’ipotesi nella quale il condominio sia a prevalente natura residenziale, ossia comprenda anche immobili a destinazione diversa da quella residenziale, come uffici, studi professionali e negozi. Nell’istanza è precisato che ciascuna unità immobiliare è dotata di un autonomo contatore, così che il consumo di energia destinata ad usi diversi da quello domestico è rilevabile direttamente dai contatori degli immobili non residenziali.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 % alla fornitura di energia elettrica per uso domestico.
Riguardo all’uso domestico, questo non si realizza quando l’energia elettrica è destinata ad ambienti diversi da quelli familiari. Ancora, l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, nella qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione, a carattere familiare, o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia elettrica nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva.
Non si può parlare di “uso domestico”, quindi, quando le somministrazioni di energia elettrica sono erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche, che private.
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, ha rilevato che, nel condominio, la fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (che sia a destinazione residenziale o non residenziale). Inoltre, la fornitura di energia elettrica per le parti comuni del condominio è fatturata direttamente al condominio.
Le parti comuni del condominio non soddisfano il requisito di uso domestico. Quindi, la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni del condominio non soddisfa il requisito dell’uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata in luoghi diversi da strutture residenziali.
Inoltre, la somministrazione di energia elettrica per le parti comuni dei condomini potrebbe avvenire per permettere la prestazione di servizi rilevanti ai fini Iva. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, quando i condomini locano locali condominiali ad uso commerciale o parti comuni del condominio a fini pubblicitari.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria e tale aliquota Iva deve essere applicata all’intera fornitura.