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Novità Iva
21 Maggio 2021
4 Minuti di lettura

Fornitura di piattaforme robotiche in ambito sanitario: si applica l’aliquota Iva ordinaria.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa all’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta in ambito sanitario.

A sottoporle un quesito è stato un ente del Servizio Sanitario regionale, con propria personalità giuridica e propria autonomia, attraverso il quale la Regione attua le sue strategie di intervento nell’ambito, appunto, del Servizio Sanitario regionale. In particolare, l’istante ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con più operatori economici per la fornitura di piattaforme robotiche per l’ortopedia protesica di anca e ginocchio da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione.

L’istante ha precisato che il contratto che verrà stipulato per la fornitura delle protesi avrà carattere unitario ed inscindibile di tutti i pezzi, i componenti e le prestazioni, comprese le cessioni e prestazioni accessorie rispetto alla fornitura principale della protesi. Il contratto avrà un unico costo omnicomprensivo.

L’istante ha, altresì, evidenziato che l’offerta delle ditte aggiudicatarie non è strutturata in maniera tradizionale, ossia prevedendo separatamente e dettagliatamente i costi della fornitura della protesi e di tutto ciò che costituisce i kit monouso ed i connessi costi di noleggio o acquisto della strumentazione sanitaria che costituisce le piattaforme robotiche, ma è strutturata in maniera innovativa, facendo riferimento ad un unico costo intero riferito all’intervento omnicomprensivo della protesi, del kit monouso e della relativa strumentazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 348 del 17 maggio 2021, ha evidenziato che nel sistema dell’Iva ciascuna operazione assume un’autonoma rilevanza secondo il regime impositivo proprio di imponibilità o di esenzione. Si tratta di una regola che può essere derogata in presenza di operazione complesse rispetto alle quali occorre verificare se costituiscono, dal punto di vista economico-funzionale, un unico indistinto.

In linea di massima, più prestazioni distinte possono essere considerate come una prestazione unica, quando sono tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla possibilità di fruire in un modo migliore di un servizio attraverso un altro servizio ad esso connesso, e quando sono strettamente connesse al punto di formare, dal punto di vista oggettivo, un’unica prestazione economica indissociabile.

In questi casi, le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi effettuate direttamente dal cedente o prestatore, o per suo conto ed a sue spese, non sono soggette autonomamente all’Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale. Quindi, le operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla stessa aliquota Iva.

Affinché si possa parlare di un vincolo di accessorietà tra operazioni è necessario che le stesse operazioni convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo e soddisfino l’esigenza del cliente di ottenere il migliore risultato possibile. Non è comunque sufficiente che l’operazione accessoria renda possibile o più agevole l’operazione principale. Deve costituire un unico inscindibile con l’operazione principale.

Nel caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, occorre, secondo l’Agenzia stessa, prendere in considerazione la determinazione del Direttore del Dipartimento alla base dell’indizione della gara d’appalto da parte dell’ente istante. L’oggetto della fornitura è senza dubbio la piattaforma robotica.

Secondo l’analisi portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, l’oggetto principale dell’accordo quadro è costituito dalla fornitura delle piattaforme robotiche e da una serie di ulteriori prestazioni che possono essere qualificate come accessorie rispetto alla prestazione principale di fornitura della piattaforma robotica, con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, è che, pertanto, non possa essere considerata la cessione delle protesi l’elemento principale e la fornitura delle piattaforme robotiche una prestazione accessoria a tale cessione, così che possa essere applicata unitariamente l’aliquota Iva del 4 %.

La fornitura della protesi è un’operazione autonoma ai fini Iva rispetto all’intera fornitura e non può nemmeno essere considerata accessoria rispetto alla fornitura delle piattaforme robotiche che rappresenta, come detto, l’oggetto principale del contratto in esame.

Se il contratto stipulato per la fornitura dovesse prevedere non un unico corrispettivo, ma corrispettivi distinti per i diversi elementi che lo compongono, la cessione della protesi potrebbe essere assoggettata all’aliquota Iva agevolata.

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