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Novità Iva
16 Ottobre 2020

Gestione di biblioteche: quando si applica l’esenzione Iva?

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Ancora un quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate in tema di esenzione Iva. Questa volta il trattamento da applicare ai fini Iva riguarda i servizi di gestione delle biblioteche.

L’istante è una rete di società cooperative. Si tratta di un soggetto con autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle società partecipanti. E’, infatti, dotata di un fondo patrimoniale comune ed iscritta nel Registro delle imprese. I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete costituita devono essere considerati di natura partecipativa e devono essere considerati analoghi a quelli esistenti tra soci e società.

La rete, con proprio numero di partita Iva, intende partecipare ad un bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle biblioteche di un Comune. Le prestazioni saranno rese dalle singole cooperative tramite il rispettivo personale dipendente.

La rete intende fatturare tali prestazioni al Comune in regime di esenzione Iva. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità dell’esenzione Iva anche alle singole prestazioni che le partecipanti rendono alla rete. Inoltre, l’istante ha richiesto se l’esenzione Iva possa trovare applicazione anche quando tutte le prestazioni di gestione della biblioteca siano svolte da una sola cooperativa partecipante.

Nella Risposta n. 474 del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 10, primo comma, del Decreto Iva prevede l’esenzione da tale imposta per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e per le prestazioni riguardanti la visita di musei e simili.

Le prestazioni previste sono esenti da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua e, quindi, l’esenzione Iva trova applicazione sia nel caso in cui le prestazioni siano rese direttamente, che nel caso in cui siano rese indirettamente attraverso l’affidamento delle stesse a terzi.

In particolare, però, le prestazioni proprie delle biblioteche, qualora vengano affidate a terzi, possono fruire dell’esenzione Iva soltanto se configurano nell’insieme la gestione globale di tali strutture. Se, invece, il soggetto che gestisce la biblioteca affida a terzi singoli interventi operativi, il regime di esenzione Iva non può trovare applicazione.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, se le società cooperative svolgono singoli servizi autonomi, le prestazioni non potranno essere fatturate all’istante in esenzione da Iva, ma applicando l’aliquota Iva ordinaria, in quanto trattasi di prestazioni generiche.

Nel caso in cui sia una sola cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto, questa società cooperativa dovrà emettere fattura nei confronti della rete istante applicando il regime di esenzione Iva, in quanto può ritenersi che la cooperativa svolga un’attività di gestione globale della biblioteca.

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