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Novità Iva
14 Settembre 2018

Il “Decreto dignità” è legge: al via le novità in materia di spesometro, fatture elettroniche e split payment

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Il “Decreto dignità” è divenuto legge. Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 è stato, infatti, convertito in legge dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018.

Il nuovo testo, frutto della conversione in legge, prevede una serie di novità fiscali. In particolare, in materia di spesometro, fatturazione elettronica e split payment:

  • Articolo 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. La comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre del 2018 potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2019 (invece del 30 novembre 2018). In caso di opzione per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, i termini di invio sono il 30 settembre, per i dati relativi al primo semestre, ed il 28 febbraio dell’anno successivo, per i dati relativi al secondo semestre. I contribuenti assoggettati alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica che sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute saranno esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva. E’ stata abrogata la disposizione (articolo 36, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012) che prevedeva l’invio dello “spesometro” da parte dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 Euro. Quindi, dal 1° gennaio 2018, si applica l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) per tutti i produttori agricoli di dimensioni limitate assoggettati al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in precedenza, l’esonero riguardava soltanto i produttori agricoli situati nelle zone montane).
  • Articolo 11-bis. Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. E’ confermata la proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica riguardo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Tale termine non è scattato il 1° luglio scorso, come avrebbe dovuto, ma scatterà il 1° gennaio 2019. Slitta al 1° gennaio 2019 anche il termine dal quale opererà il non assoggettamento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. Slitta, inoltre, al 1° gennaio 2019 l’abrogazione della “scheda carburante”; del D.P.R. n. 444 del 1997 contenente le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione; dell’obbligo di emettere fattura, dietro richiesta degli autotrasportatori, in luogo della scheda carburante; del Decreto del 24 giugno 1999 che indica gli adempimenti relativi agli acquisti di oli da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori. Trovano, invece, applicazione dal 1° luglio 2018 le disposizioni relative alle modalità di pagamento con mezzi tracciabili ed al riconoscimento del credito d’imposta agli esercenti gli impianti di distribuzione del carburante.
  • Articolo 12. Split payment. Viene reintrodotta l’esclusione dello “split payment” per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto. I professionisti sono, quindi, nuovamente esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti, come previsto nella versione originaria della disciplina. Tale esclusione vale per le operazioni per le quali sia emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (ossia successivamente al 14 luglio 2018).

 

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