string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
26 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Immatricolazione di veicoli di provenienza extra-UE: le regole sul versamento dell’Iva.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il corretto versamento dell’Iva in caso di immatricolazione di autovetture provenienti da Paesi extra Unione Europea.

A presentare l’istanza di interpello è una società che svolge attività di commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di autovetture, autocarri, rimorchi e semirimorchi, ambulanze, autotreni, autobus, sia nuovi che usati, e di parti di ricambio. In particolare, la società istante si occupa del commercio di autobus usati che spesso provengono da mercati dell’Unione Europea o extra Unione Europea.

L’istante ha ricordato che, per la circolazione in Italia di veicoli provenienti da Paesi esteri, è necessario che venga effettuata l’immatricolazione presso la Motorizzazione Civile e che siano iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. In fase di immatricolazione, viene verificata la regolarità della documentazione tecnica e degli adempimenti fiscali, con riferimento in particolare al versamento dell’Iva.

Secondo la Motorizzazione Civile, il corretto assolvimento dell’Iva per l’immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi extracomunitari dovrebbe avvenire mediante il pagamento del modello F24 con elementi identificativi “F24 immatricolazione auto UE”.

Secondo la società istante, invece, la procedura di assolvimento dell’Iva dovrebbe essere diversa a seconda che i veicoli siano di provenienza comunitaria o extra comunitaria. Nel primo caso, l’Iva dovrebbe essere versata mediante un modello F24 “immatricolazione auto UE” con l’indicazione del numero di telaio e dell’ammontare dell’imposta versata in occasione della prima cessione interna. Nel secondo caso, invece, ossia nel caso di provenienza del veicolo non comunitaria, è richiesta la certificazione doganale attestante il versamento dell’imposta o l’utilizzazione di una idonea dichiarazione d’intento.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda, appunto, la corretta modalità di assolvimento dell’Iva nel caso di immatricolazione di veicoli di provenienza non comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 778 del 12 novembre 2021, ha ricordato che, secondo la normativa in materia (Decreto Legge n. 262 del 2006), per l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli o loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 (in particolare, del modello F24 con elementi identificativi “F24 immatricolazione auto UE”) nel quale devono essere indicati, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Se il concessionario italiano intende immatricolare il veicolo prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, dovrà comunque versare l’Iva. In particolare, dovrà versare l’Iva sul prezzo di vendita del veicolo o sul valore di mercato.

Per i veicoli, invece, oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’Iva e contenente l’indicazione dell’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della dichiarazione d’intento per l’importazione senza applicazione dell’Iva.

In questo caso, i documenti doganali che devono essere presentati consistono nella bolletta doganale o, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo nel quale risultano che siano stati corrisposti i diritti di confine e dove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo.

Attraverso queste due diverse modalità, è possibile identificare una corrispondenza univoca tra l’imposta ed il veicolo al quale si riferisce.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corrette le considerazioni della contribuente istante riguardo all’inapplicabilità alle importazioni di veicoli della modalità di assolvimento dell’Iva consistente nel pagamento del modello F24 con elementi identificativi, prevista soltanto per gli acquisti intracomunitari.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, riguardo alla questione dell’applicabilità della disciplina dei depositi Iva, ha rilevato che, per l’immatricolazione di beni di provenienza extracomunitaria, la documentazione che deve essere prodotta deve contenere le informazioni relative all’immissione in libera pratica senza applicazione dell’Iva, all’identificazione del veicolo, alle attività di introduzione nel deposito Iva, alle eventuali cessioni avvenute all’interno del deposito stesso, oltre alla documentazione che fornisca la prova del corretto adempimento di tutte le operazioni connesse all’estrazione dal deposito Iva.

Riguardo alle modalità di pagamento dell’Iva in occasione dell’estrazione del bene dal deposito Iva, il versamento può essere effettuato secondo il meccanismo del “reverse charge” soltanto in caso di presentazione di idonea garanzia e nei casi previsti con Decreto Ministeriale. Negli altri casi, il versamento dell’Iva è dovuto dal soggetto che effettua l’estrazione e viene assolto in nome e per conto di quest’ultimo dal gestore del deposito mediante modello F24.

Pertanto, per l’immatricolazione del veicolo successivamente all’estrazione dal deposito Iva, la documentazione che occorrerà produrre dovrà attestare l’avvenuto versamento dell’imposta con il modello F24 o dovrà contenere, oltre all’autofattura o alla fattura integrata, la documentazione relativa all’estrazione, attestante la produzione dell’idonea garanzia.

La disciplina in questione trova applicazione sia ai veicoli nuovi, che ai veicoli usati. Non trova applicazione, invece, agli acquisti intracomunitari ed alle importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto