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Novità Iva
18 Dicembre 2020

Impianto di produzione di calore-energia: applicabile l’aliquota Iva ridotta

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta agli impianti di produzione e reti di distribuzione del calore – energia.

La società che ha presentato istanza di interpello è una società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti attraverso un termovalorizzatore di sua proprietà. Il processo è il seguente: i rifiuti sono raccolti nella fossa di stoccaggio e vengono inviati nella camera di combustione; il calore prodotto nella camera di combustione genera vapore; l’energia termica prodotta è recuperata e trasformata in energia elettrica.

La società istante ha ricevuto da un’altra società che gestisce la rete di teleriscaldamento una manifestazione di interesse rispetto all’acquisizione di calore. L’acquisizione avverrebbe attraverso la costruzione di una sezione di impianto, connessa all’infrastruttura già esistente, che sarà di proprietà dell’istante e che sarà collegata alla rete di teleriscaldamento esistente.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è: la realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione calore – energia ad alto rendimento può godere dell’aliquota Iva del 10 %?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 582 del 14 dicembre 2020, ha ricordato che la normativa in materia prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore – energia e di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica. La medesima aliquota Iva ridotta trova applicazione anche ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici che rientrano nell’ipotesi precedente ed alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzioni di tali opere, impianti e edifici.

L’Agenzia delle Entrate ha già precisato in precedenza che l’elenco di opere ed impianti contenuto nella normativa di riferimento è tassativo. Le norme che prevedono agevolazioni, infatti, rappresentano un’eccezione alle regole tributarie generali e, pertanto, non possono essere applicate in via analogica a circostanze diverse da quelle specificamente previste dalle disposizioni normative.

In particolare, si considerano impianti di produzione calore – energia gli impianti di produzione e distribuzione di calore (cosiddetto “teleriscaldamento”), sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che, una volta immesso nelle apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali ed industriali. Si tratta di impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle utenze cittadine.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, confermato che l’aliquota Iva ridotta del 10 % è applicabile all’impianto che verrà realizzato dall’istante, collegato alla rete di teleriscaldamento già esistente. Si tratta, infatti, di un impianto ricompreso nella più ampia categoria degli impianti di produzione e reti di distribuzione calore – energia. L’aliquota Iva del 10 % è applicabile anche ai beni forniti per la costruzione di tale impianto, se i beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o la costruzione dell’impianto in questione.

L’aliquota Iva agevolata trova applicazione, infine, anche ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l’ampliamento degli impianti di produzione e reti di distribuzione energia – calore. L’ampliamento, infatti, deve essere considerato come una nuova parziale costruzione.

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