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Novità Iva
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5 Luglio 2024
4 Minuti di lettura

Integratori alimentari con IVA al 10%, classificazione doganale

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta a un’associazione, che per applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% agli integratori alimentari è necessaria una previa classificazione doganale.

Dettagli della normativa

L’aliquota IVA del 10% non può essere applicata in modo generalizzato agli integratori alimentari. È riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata secondo il regolamento CEE 2658/87, allegato 1. Quindi, per beneficiare dell’IVA ridotta, è necessario ottenere una previa classificazione dalle Dogane. Questo è il succo della consulenza giuridica n. 2/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

L’istante aveva chiesto se poteva applicare l’aliquota ridotta alla vendita degli integratori alimentari, citando la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 giugno 2002, che definisce gli integratori come “prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio quali capsule, pastiglie, compresse, polveri, liquidi in fiale, ecc.”. Questa definizione è stata recepita anche nella normativa interna (Dlgs 169/2004). Sono esclusi gli integratori classificati come medicinali, che hanno un proprio codice comunitario.

Iter di immissione in commercio

Oltre alla normativa comunitaria, l’istante ha evidenziato che, per essere commercializzati, gli integratori devono seguire un iter specifico presso il Ministero della Salute, che li inserisce in un registro apposito. Secondo l’istante, alla luce delle normative comunitarie e interne, tali prodotti dovrebbero beneficiare dell’aliquota IVA ridotta senza necessità di una previa classificazione doganale.

Profili IVA e direttiva europea

L’associazione istante ha richiamato l’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui “Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III”. Considerando che i prodotti alimentari e gli integratori sono inclusi nella stessa voce dell’allegato III, secondo l’istante, dovrebbero poter beneficiare dell’IVA agevolata senza previa classificazione doganale.

Modifiche normative e classificazione doganale per integratori

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4-ter del Dl n. 145/2023, gli integratori sotto forma di sciroppi sono ora soggetti all’aliquota IVA del 10%. Tuttavia, tale aliquota ridotta si applica solo agli integratori “di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169” e classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata.

La soluzione prospettata dall’istante non può essere accolta, poiché potrebbe succedere che integratori con tutti i requisiti (Dlgs n. 169/2004) non siano classificati dall’Adm nella voce doganale 2106. Ad esempio, alcuni prodotti alimentari liquidi consumati come bevande sono classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari del Capitolo 21. Per questi prodotti, non si potrà applicare l’aliquota IVA del 10% prevista dalla Tabella A del decreto IVA.

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