string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
24 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

Integratori alimentari con fermenti lattici: ok all’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito riguardo all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 %.

A presentare istanza di interpello è una società non residente in Italia che commercializza integratori alimentari. In particolare, la società istante commercializza un integratore alimentare con un’alta concentrazione di fermenti lattici vivi. Il prodotto è confezionato in flaconi contenenti ciascuno 30 capsule.

La società istante ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un parere tecnico sulla corretta classificazione doganale da attribuire al prodotto. Secondo tale parere, il prodotto in questione è da classificare al Capitolo 21 dedicato alle preparazioni alimentari diverse, alla voce “2106”, prevista per le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, ed alla sottovoce “9092” per le preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o comunque contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

La società istante ha sostenuto che possa essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 %, in quanto il prodotto commercializzato è riconducibile al punto n. 80, parte terza, della Tabella A allegata al Decreto Iva nel quale sono comprese le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 121 del 17 marzo 2022, ha ricordato che gli integratori alimentari non sono un prodotto che, di per sé, beneficia dell’aliquota Iva ridotta. Si tratta, infatti, di beni che non sono espressamente previsti in nessuna parte della Tabella A allegata al Decreto Iva.

L’eventuale applicazione di un’aliquota Iva ridotta può essere ammessa caso per caso, sulla base di un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo alla composizione del prodotto.

In particolare, agli integratori alimentari si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 %, in quanto riconducibili al punto n. 80, della parte terza, della Tabella A allegata al Decreto Iva, se, in base ai pareri tecnici forniti dall’Agenzia delle Dogane, sono classificabili alla voce “210690” della Nomenclatura Combinata vigente, destinata alle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove.

Tenendo conto del parere espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al prodotto descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che alle cessioni di esso potrà essere applicata l’aliquota Iva del 10 %.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto