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Novità Iva
15 Aprile 2022
3 Minuti di lettura

Interventi di riqualificazione del litorale: no all’aliquota Iva agevolata.

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Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune. Quale trattamento applicare ai fini dell’Iva?

A presentare istanza di interpello è direttamente il Comune interessato dai lavori. Secondo quanto sostenuto dall’istante, tali lavori sarebbero assimilabili ad un’opera di urbanizzazione. L’istante ha anche riportato in merito il parere della Regione secondo la quale gli interventi possono essere qualificati come opere di urbanizzazione con finalità di riassetto idrogeologico a tutela dell’abitato. Mentre, secondo lo stesso parere della Regione, non è da ritenersi appropriata la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione urbanistica, in considerazione della diversa natura e caratteristiche di tale ipotesi di intervento.

Il Comune si è chiesto, quindi, se al corrispettivo che dovrà essere versato per tali interventi possa essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 % che sarebbe prevista per tutte le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico finalizzate alla salvaguardia dei centri abitati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La norma richiamata in proposito è il numero 127-quinquies della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 183 dell’8 aprile 2022, ha richiamato la disposizione normativa già indicata dal Comune istante secondo la quale l’aliquota Iva agevolata del 10 % trova applicazione alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate all’articolo 4 della Legge n. 847 del 1964, integrato poi dall’articolo 44 della Legge n. 865 del 1971. Il numero 127-septies della stessa tabella A, parte terza, prevede anche l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 % alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere, impianti ed edifici previsti dalla disposizione sopra richiamata (numero 127-quinquies della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva).

In base alla normativa in questione, possono essere ricondotte nell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 % soltanto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate tassativamente all’articolo 4 della Legge del 1964, come successivamente integrato dall’articolo 44 della Legge del 1971. Possono, altresì, essere assoggettate alla medesima aliquota Iva ridotta anche le cessioni di altre opere o impianti assimilati a quelli indicati nell’elenco suddetto, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali.

Le leggi speciali che hanno assimilato delle opere a quelle qualificate come opere di urbanizzazione sono leggi nelle quali il legislatore non si è limitato ad una semplice qualificazione di opera di urbanizzazione, ma che hanno richiamato espressamente la Legge n. 847 del 1964 o il Testo Unico sull’edilizia o che hanno previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate ha riportato una serie di leggi speciali di questo tipo. Tra esse, il Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 2003) che ha espressamente previsto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni sono da assimilarsi ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. A tal proposito, la Corte Costituzionale, con una pronuncia del 2005, ha stabilito che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazioni tra le opere di urbanizzazione esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato. Dovrà essere, pertanto, materia regolata dal legislatore nazionale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le opere descritte nell’istanza di interpello, riguardanti la riqualificazione e la difesa del litorale e dell’abitato del Comune istante, non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella Legge n. 847 del 1964 o nel Testo Unico dell’edilizia. Quindi, a tali opere non potrà essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10 % prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva.

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