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Novità Iva
29 Marzo 2019

Invio dell’esterometro: necessario anche se i servizi sono offerti da una piccola impresa estera non soggetto Iva

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa al cosiddetto “esterometro”.

L’istante è un operatore economico di diritto inglese che è sottoposto al regime riservato alle piccole imprese e, quindi, non è un soggetto passivo ai fini Iva ed è sprovvisto del numero di partita Iva. L’istante offre servizi di consulenza anche a soggetti passivi Iva italiani e chiede, pertanto, di sapere se tali soggetti destinatari dei propri servizi debbano comunicare i dati relativi a tali operazioni mediante il cosiddetto “esterometro”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 85 del 27 marzo 2019, ha ricordato che il Decreto Legislativo n. 127 del 2015 prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate medesima i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento a questo obbligo (invio dell’esterometro), è rilevante la sola circostanza che il soggetto, qualunque ne sia la natura, non sia stabilito in Italia. Inoltre, non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, nel caso specifico, i soggetti passivi Iva italiani siano tenuti ad effettuare la comunicazione dell’esterometro.

E’ stato, altresì, riconosciuto tale obbligo in capo ai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Unione Europea non è richiesta la forma elettronica di trasmissione tramite Sistema di Interscambio e, quindi, ricadono ancora una volta nell’obbligo di invio dell’esterometro.

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