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Novità Iva
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7 Febbraio 2025
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Gestione articolata per l’IVA di un palasport

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L’esenzione dall’Iva è applicabile solo ai servizi strettamente legati alla pratica sportiva dei palasport, offerti da enti senza scopo di lucro, come le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2025, ha chiarito che la concessione in uso di un palasport a un’Asd da parte di un Comune, che prevede un’ampia gestione della struttura con servizi aggiuntivi, non rientra tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del Dl 75/2023. Questo perché tale concessione non può essere considerata una prestazione di servizi “strettamente connessa alla pratica dello sport”.

Il caso esaminato di un palasport

Il chiarimento nasce dal quesito posto da un’associazione sportiva dilettantistica che partecipa al campionato nazionale di basket e utilizza un palasport comunale per allenamenti e gare ufficiali. L’uso della struttura avviene attraverso un contratto con il Comune, il quale prevede una gestione più ampia del solo utilizzo sportivo. Per tale ragione, i corrispettivi sono soggetti all’aliquota Iva ordinaria del 22%.

L’accordo ha durata annuale e affida all’Asd diversi compiti, tra cui la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura. Il corrispettivo è calcolato mensilmente in base a tariffe orarie stabilite dalla giunta comunale. Il Comune, da parte sua, mantiene la responsabilità della sicurezza e del controllo dei dispositivi di emergenza, oltre a coprire le spese per tributi, utenze e manutenzione straordinaria.

Inoltre, il contratto consente all’Asd di svolgere attività pubblicitaria all’interno dell’impianto, garantendo un ritorno economico aggiuntivo rispetto a quello derivante esclusivamente dall’attività sportiva.

Il quadro normativo dei palasport

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, secondo l’articolo 36-bis del Dl 75/2023, sono esenti da Iva le prestazioni di servizi legate alla pratica dello sport – incluse quelle didattiche e formative – purché fornite da enti senza scopo di lucro direttamente ai praticanti. Questa disposizione è in linea con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della direttiva Iva 2006/112/Ce, che consente agli Stati membri di esentare alcuni servizi sportivi resi da organizzazioni non profit.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha inoltre stabilito che l’esenzione si applica solo a un numero limitato di prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva e fornite da enti non lucrativi.

A livello nazionale, la circolare n. 27/2008 ha specificato che un ente può considerarsi senza scopo di lucro solo se nel suo statuto sono chiaramente previste clausole che:

  • obbligano a destinare eventuali utili alle finalità sociali dell’associazione;
  • vietano la distribuzione di utili o riserve, anche in modo indiretto;
  • impongono la devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, a un’organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Nel caso in esame, il contratto tra il Comune e l’Asd comprende una serie di servizi che vanno oltre la semplice attività sportiva, come la possibilità di realizzare pubblicità commerciale. Ciò conferma la posizione dell’Agenzia delle Entrate: la concessione del palasport, essendo una prestazione complessa e articolata, non rientra tra quelle esenti da Iva ai sensi dell’articolo 36-bis, poiché non si configura come un servizio “strettamente connesso alla pratica dello sport”.

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