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Novità Iva
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17 Maggio 2024
4 Minuti di lettura

L’IVA sull’escursione in Canoa: non rientra nel trasporto di persone

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L‘esenzione o l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IVA non si applica alle attività di tipo sportivo-naturalistico, anche se svolte tramite percorsi in canoa, kayak o raft.
Le gite su laghi e fiumi, praticate con canoa, kayak o raft, e che hanno principalmente uno scopo turistico-ricreativo anziché di semplice trasporto, non possono essere assimilate alle prestazioni di trasporto di persone soggette all’IVA agevolata, e pertanto sono soggette all’imposta ordinaria. È quanto sintetizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 46/E, emessa oggi, 21 febbraio 2024.

Caso specifico di richiesta riduzione IVA

La questione è stata sollevata da una società che, attraverso un contratto di servizio con un’azienda turistica, fornisce attività di trasporto lacustre o fluviali di persone in canoa, kayak o raft per scopi turistici e ricreativi.
Dall’analisi dettagliata emerge che la società è responsabile di accompagnare i clienti in escursioni turistiche e sportive concordate con l’azienda, utilizzando le proprie imbarcazioni e il proprio personale specializzato, fornendo anche l’attrezzatura necessaria e le relative istruzioni ai partecipanti.

La società ha sempre applicato l’aliquota ordinaria del 22% a tali servizi, in conformità con l’orientamento della Cassazione che considera il servizio di trasporto per scopi turistici e ricreativi una prestazione complessa (“servizio turistico”), esclusa quindi dal trattamento agevolato dell‘IVA per le prestazioni di trasporto di persone. Tuttavia, chiede chiarimenti sull’aliquota IVA corretta da applicare alla luce di una recente interpretazione autentica dell’articolo 36-bis del Dl n. 50/2022, relativo all’esenzione per il trasporto urbano di persone, e delle relative disposizioni contenute nel decreto IVA.

Attività nautiche turistiche non sono trasporti di persone

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, afferma che le attività in questione non possono essere considerate semplici trasporti di persone e pertanto la società deve continuare ad applicare l’aliquota ordinaria, non rientrando in nessuna delle categorie agevolabili.

L’Agenzia chiarisce che la risoluzione n. 8/2021 menzionata dalla società è precedente alla norma di interpretazione autentica citata nell’istanza, e pertanto va interpretata alla luce di quest’ultima.

Secondo la norma di interpretazione autentica, il trattamento agevolato dell’IVA si applica solo alle prestazioni che riguardano esclusivamente il trasporto di persone, senza includere servizi aggiuntivi diversi da quelli considerati accessori dalla normativa fiscale. Ai fini dei benefici fiscali, la natura del soggetto che eroga il servizio e la finalità del trasporto, anche se turistico o ricreativo, non sono rilevanti.
Per quanto riguarda la nozione di “trasporto di persone”, l’Agenzia fa riferimento alla definizione civilistica del contratto di trasporto e alla giurisprudenza che lo interpreta come il trasferimento di persone da un luogo a un altro attraverso l’organizzazione e la gestione del vettore.

Nel caso specifico, la società non fornisce solo un semplice trasporto su acqua, ma organizza escursioni turistiche e sportive in canoa, kayak o raft, con la partecipazione attiva dei clienti. Queste attività non possono essere considerate come semplici trasporti di persone, bensì vere e proprie esperienze escursionistiche a carattere sportivo e turistico.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni fornite dalla società non rientrino nel trattamento agevolato dell’IVA per il trasporto di persone, e pertanto deve essere applicata l’aliquota ordinaria.

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