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Novità Iva
12 Ottobre 2018

Iva versata dall’esportatore abituale a seguito di accertamento: vale il diritto alla detrazione

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Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 28 del 5 ottobre 2018 riguarda una società esportatrice abituale che nel 2014 aveva inviato al proprio fornitore e cedente una dichiarazione di intento per la non applicazione dell’Iva. Nel 2017 era stato emesso un avviso di accertamento per la violazione della normativa in materia e le parti avevano sottoscritto un accordo conciliativo con conseguente pagamento dell’Iva oggetto di accertamento. Il quesito posto tramite interpello riguarda la possibilità di portare in detrazione l’Iva versata dalla società cessionaria in tale circostanza.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che, nelle cessioni all’esportazione, è consentito all’esportatore abituale acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva nei limiti del plafond disponibile. Si tratta di un meccanismo che consente di evitare o quanto meno di ridurre la costituzione continua del credito Iva per i soggetti che effettuano sistematicamente operazioni con l’estero e che non possono, pertanto, addebitare l’imposta nei confronti dei cessionari.

Per poter beneficiare di tale meccanismo, l’esportatore abituale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate un’apposita dichiarazione attestante la volontà di avvalersi di tale facoltà (la cosiddetta “dichiarazione di intento”) e deve curarne la consegna al fornitore o in dogana. Il fornitore può effettuare le operazioni senza applicazione dell’Iva una volta ricevuta la dichiarazione di intento ed una volta acquisita la prova dell’intervenuta trasmissione di essa all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche che esiste una disposizione (articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) secondo la quale il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tale caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento nel quale è stata effettuata l’operazione originaria.

In questo modo il contribuente che ha subito un accertamento ai fini Iva può riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario del bene o al committente del servizio la maggiore imposta che è stata accertata e versata.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato dei chiarimenti già forniti in precedenza in propri documenti di prassi. In particolare, è stato riconosciuto che, qualora oggetto di contestazione siano degli acquisti che sono stati effettuati senza il pagamento dell’Iva pur essendo oltre il limite del plafond disponibile, l’esportatore abituale può esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento.

Ciò in quanto la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio secondo il quale l’Iva è dovuta dal cedente/prestatore ed è detraibile da parte del cessionario/committente.

E’ vero che la regola vuole che il cessionario o il committente possano esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a seguito della rivalsa operata dal cedente o dal prestatore, ma è anche vero che, se si deroga alle comuni regole di funzionamento dell’Iva in quanto è il cessionario/committente ad essere considerato debitore d’imposta in luogo del cedente/prestatore, deve anche riconoscersi a tale debitore d’imposta il diritto di detrarre direttamente l’Iva versata in sede di accertamento.

Nel caso specifico, la società cessionaria, a seguito della conclusione della conciliazione, ha versato l’intero ammontare dell’Iva dovuta in qualità di debitrice d’imposta, oltre alle sanzioni ed agli interessi. Quindi, la società istante cessionaria può operare la detrazione dell’Iva versata, prescindendo, altresì, dall’emissione di un’autofattura.

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