Le cessioni degli “smart box” rientrano nei dati che devono essere comunicati tramite “esterometro”?
L’istante è una società che opera nell’ambito del welfare aziendale. Nello svolgimento della sua attività riceve spesso delle fatture da fornitori esteri relativi ad acquisti di “buoni corrispettivo multiuso”, come i cofanetti regalo della Smart Box, che vengono poi rivenduti ai clienti che hanno attivato dei piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di comunicare tramite esterometro anche gli acquisti fuori campo Iva diversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, come le operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo ed escluse dalla base imponibile Iva in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 15 del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, devono essere comunicati tramite esterometro gli acquisti da fornitori esteri fuori campo Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, ai quali sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso?
Nella Risposta n. 579 del 30 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare n. 26 del 13 luglio 2022 nella quale è stato chiarito che l’evoluzione normativa dell’esterometro dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più il mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma il monitoraggio di tutte le operazioni nelle quali una delle parti sia estera.
A tal proposito, si deve rilevare che, ai fini dell’adempimento di tale obbligo di comunicazione, rileva la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura di tale soggetto. Inoltre, non è significativa la circostanza che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, in Italia.
E’ necessario che vi sia comunque una cessione di beni o una prestazione di servizi della quale sia parte un soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia.
Nel caso specifico, il mero trasferimento di buoni corrispettivo multiuso, così come il trasferimento di denaro o crediti in denaro, non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi.
E’, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’istante secondo la quale i dati relativi agli acquisti fuori campo Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, ai quali sono assimilati i buoni-corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non devono essere comunicati con l’esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.