L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta al servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all’interno dei condomini.
La società istante opera nel settore energetico e tra i servizi offerti si occupa anche di fornire il servizio di lettura dei ripartitori di calore posti negli edifici. Il servizio viene affidato all’istante secondo diverse modalità: in alcuni casi, il condominio affida alla società l’istallazione dei ripartitori di calore e, allo stesso tempo, il servizio di lettura degli stessi; in alcuni casi, invece, l’istante viene incaricata di eseguire il solo servizio di lettura dei ripartitori già installati in precedenza dalla stessa società; in altri casi ancora, la società istante si occupa soltanto del servizio di lettura installati in precedenza da altra ditta.
L’istante ha evidenziato che la prestazione di installazione dei ripartitori di calore è assoggettata all’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 %. Inoltre, ha espresso il proprio parere riguardo alla circostanza che la prestazione della lettura dei contatori di calore deve considerarsi come una prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale dell’installazione dei ripartitori stessi e, quindi, deve essere assoggettata alla medesima aliquota Iva applicata al servizio di installazione dei ripartitori di calore.
Inoltre, l’istante ha anche richiamato la parte della tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo la quale sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10 % le prestazioni di servizi e la forniture di apparecchiature e di materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto di Servizio Energia. Quindi, secondo l’istante, anche se non si volesse riconoscere la natura accessoria della prestazione di lettura dei ripartitori, tale prestazione potrebbe usufruire dell’aliquota agevolata del 10 % se fosse compresa nel contratto Servizio Energia o se fosse comunque eseguita contestualmente a tale contratto.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 163 del 3 giugno 2020, ha affermato che la prestazione di lettura dei ripartitori di calore non si configura come una prestazione accessoria rispetto a quella principale dell’installazione dei ripartitori medesimi.
Le due prestazioni, infatti, presentano una propria distinta ed autonoma funzione. Conseguentemente, il servizio di lettura dei contatori deve essere autonomamente assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 %.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che soltanto in caso di stipula, da parte della società istante, di un contratto di Servizio Energia che preveda, tra le prestazioni oggetto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore posti nei condomini, potrà essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10 %.
Più precisamente ancora, invece, nel caso in cui la prestazione della lettura dei ripartitori di calore non sia prevista nell’ambito del contratto di Servizio Energia, ma rilevi distintamente, come prestazione eseguita in virtù di un contratto autonomo stipulato dalla medesima società istante, la prestazione della lettura non potrà essere assoggettata all’aliquota Iva agevolata del 10 %. Dovrà essere applicata l’imposta secondo l’aliquota ordinaria del 22 %.