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Novità Iva
31 Luglio 2020

Liquidazione Iva di gruppo: le regole per la detrazione dell’imposta in caso di società controllata fuoriuscita

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardante la corretta detrazione Iva nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo.

La società istante partecipa come controllante alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, insieme alle sue società controllate. Il gruppo è formato in parte da società che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale ed in parte da società che liquidano l’Iva con cadenza mensile.

Una delle società del secondo tipo, dal 1° marzo 2020, è fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo. Tale società ha ricevuto fatture passive in relazione ad operazioni effettuate nel corso del 2019, la cui contabilizzazione è avvenuta nei mesi da gennaio a maggio del 2020.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trasferimento alla liquidazione Iva di gruppo del credito derivante dall’esercizio della detrazione Iva operata sulle fatture suddette che sono state, appunto, ricevute nel corso del 2019, ma registrate nel 2020, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2020, che quest’anno è stato prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020. Il dubbio nasce dalla circostanza che il credito da dichiarazione annuale (sorto per effetto della registrazione delle fatture passive nel 2020) si cristallizzerà soltanto nel momento in cui la società presenterà la dichiarazione Iva, e cioè nel mese di giugno 2020, quando ormai non parteciperà più alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Nella Risposta n. 226 del 28 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il Decreto Legge n. 50 del 2017  (Manovra Correttiva del 2017) con il quale sono state introdotte modifiche sostanziali alle regole per l’esercizio della detrazione Iva sugli acquisti ed alle regole per la registrazione dei relativi documenti.

Ricordiamo che, in virtù di queste nuove regole, il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante i beni e servizi acquistati o importati nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto. Quanto alla registrazione, essa deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica Iva nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle fatture e con riferimento al medesimo anno.

Ma quando nasce più precisamente il diritto alla detrazione? La detrazione può essere esercitata dal cessionario o dal committente a partire dal momento in cui si manifesta, per il cedente o per il prestatore del servizio, l’esigibilità dell’imposta corrispondente. Il diritto alla detrazione, infatti, sorge quando l’imposta detraibile diviene esigibile.

La modifica normativa ha riguardato il termine entro il quale il diritto all’esercizio della detrazione dell’Iva può essere esercitato. Il periodo in cui può essere esercitata la detrazione è stato ridotto. La detrazione, infatti, può essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno nel quale il diritto è sorto.

Inoltre, è stata introdotta un’altra modifica alla normativa in materia. Ora, è richiesto un ulteriore requisito formale ai fini del corretto esercizio della detrazione: le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Rispetto alla dichiarazione annuale Iva di quest’anno, relativa al periodo d’imposta 2019, è stato evidenziato che il Decreto “Cura Italia”, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha previsto, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, lo spostamento del termine per la presentazione dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Quindi, ai fini della detrazione dell’Iva, le fatture di acquisto che la società ha ricevuto nel 2019 e contabilizzato nei mesi da gennaio a maggio del 2020 sono state correttamente registrate nei termini di legge (potevano essere, infatti, annotate in contabilità al più tardi entro il 30 giugno 2020) ed il relativo credito Iva deve essere indicato nella dichiarazione annuale Iva 2020 per il periodo d’imposta 2019.

Rispetto al quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, essa ha evidenziato che il sistema della liquidazione Iva di gruppo è un sistema semplificato che consente ad un gruppo di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società che aderiscono al gruppo medesimo.

In sostanza, secondo questo sistema, i versamenti periodici ed il conguaglio di fine anno dell’Iva devono essere effettuati dalla società controllante, che determina l’imposta da versare o il credito Iva del gruppo, sulla base della somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni Iva di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

Questo sistema della liquidazione Iva di gruppo non fa comunque venire meno gli obblighi delle società del gruppo di presentare le dichiarazioni, né consente delle deroghe alle regole previste in materia di detrazione e di rivalsa dell’imposta.

Quindi, le singole società che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo devono presentare la propria dichiarazione annuale, imputando le operazioni attive e quelle passive compiute nel periodo di competenza ed i rispettivi debiti e crediti Iva. Sarà, poi, la società controllante a determinare l’imposta annuale del gruppo, a debito o a credito, sommando le posizioni creditorie e debitorie delle singole società che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo, così come risultano dalle dichiarazioni Iva presentate da esse.

Pertanto, le società che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo perdono la disponibilità dei saldi determinati in sede di liquidazione periodica ed annuale dell’imposta. I saldi, infatti, vengono trasferiti alla società controllante ed è essa che si occupa del versamento all’Erario o della determinazione del credito del gruppo, previa compensazione della posizioni debitorie e creditorie.

La controllante potrà utilizzare il credito derivante dalle fatture di acquisto contabilizzate dalle società partecipanti al gruppo Iva e trasferito dalle stesse alla procedura di liquidazione Iva di gruppo qualora, nell’anno d’imposta al quale la dichiarazione Iva si riferisce (nel caso specifico, il 2019), vi siano i requisiti prescritti dalla legge: il requisito del controllo e la duplice condizione che deve sussistere in capo al cessionario o al committente, ossia la condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e la condizione formale del possesso di una valida fattura redatta in conformità alle disposizioni di legge.

Prendendo in considerazione la società controllata del caso specifico, essa ha soddisfatto il primo requisito nel 2019 ed anche, nello stesso anno, le altre due condizioni. Quindi, il credito relativo alle fatture di acquisto in questione deve concorrere alla liquidazione Iva di gruppo della società controllante, indipendentemente dalla circostanza che le stesse fatture siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando la società controllata non faceva più parte della procedura.

Più in particolare ancora, tali fatture di acquisto devono essere indicate dalla controllata nel quadro VF della dichiarazione Iva 2020 ed il relativo credito detraibile dovrà essere inserito al rigo VL39. L’eccedenza di credito detraibile, poi, deve essere indicata al rigo VX8, nella sezione riservata alle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo. Inoltre, il credito dichiarato dalla controllata al rigo VX8 deve confluire nel rigo VK20 (dedicato al totale dei crediti trasferiti) per essere, infine, riportato nella liquidazione Iva di gruppo presentata dalla società controllante.

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