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Novità Iva
25 Febbraio 2022
4 Minuti di lettura

Manutenzione degli elicotteri: prestazione di servizi unica con rilevanza ai fini Iva nel Paese del committente.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica sulla rilevanza territoriale dell’Iva in relazione alle prestazioni complesse.

La richiesta è stata presentata da un’Associazione. In particolare, è stata richiesta la corretta qualificazione, ai fini del presupposto oggettivo Iva, della fornitura di servizi di manutenzione integrati su elicotteri, effettuata dagli associati, il cui corrispettivo viene addebitato ai clienti attraverso il meccanismo della fatturazione delle ore di volo ad una tariffa oraria convenuta con il contratto detto “PBH”, contratto utilizzato dai maggiori operatori nazionali di elicotteri.

Il sistema previsto dal contratto di questo tipo coinvolge tre diversi soggetti: un soggetto costruttore di elicotteri comunitario, un centro servizi ed un soggetto acquirente, che normalmente è il proprietario o l’utilizzatore dell’elicottero. Il costruttore comunitario, per garantire un tempestivo servizio di manutenzione all’acquirente, si rivolge, direttamente nello Stato nel quale è impiegato l’elicottero, ossia in Italia, ad una società che fa parte del suo gruppo (il centro servizi). Il costruttore comunitario ed il centro servizi italiano stipulano i contratti con tutti i clienti italiani che vogliono avvalersi dei servizi previsti.

Il costruttore comunitario è un soggetto passivo Iva stabilito in un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia, mentre il centro servizi è una società italiana che opera in Italia in base ad un mandato senza rappresentanza conferito dal costruttore comunitario. Il centro servizi, quindi, effettua le operazioni per conto del costruttore comunitario, ma in nome proprio. L’acquirente è, poi, un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.

Il contratto stipulato tra tali soggetti ha lo scopo di mantenere costante l’efficienza, l’idoneità e la sicurezza al volo dei veicoli. Il servizio di manutenzione offerto comprende l’assistenza tecnica, la manutenzione, la revisione o riparazione, la sostituzione di componenti meccanici ed elettronici, l’aggiornamento della documentazione tecnica. Si tratta, pertanto, di un’operazione complessa che comprende sia prestazioni di servizi, sia fornitura di beni.

L’Associazione istante ha precisato che, per la parte relativa ai servizi di manutenzione, le prestazioni avvengono secondo il metodo del cambio standard, ossia, a scadenze prestabilite, fissate tenendo conto del fisiologico grado di usura dei componenti, vengono sostituiti i componenti usurati con dei componenti efficienti. L’acquirente pagherà un corrispettivo in base alle ore di volo dell’elicottero.

Inoltre, il corrispettivo delle prestazioni viene versato direttamente ed unicamente al centro servizi. Il centro servizi emette fatture mensili sulla base delle ore volate dal veicolo che devono essere comunicate, a scadenze periodiche, dall’acquirente. A sua volta, il centro servizi corrisponderà al costruttore comunitario un corrispettivo sulla base delle ore volate dagli elicotteri e, quindi, sulla base dell’usura dei veicoli oggetto del contratto.

Le operazioni oggetto di tali contratti rientrano tra le prestazioni di servizi generiche previste dall’articolo 7-ter del Decreto Iva (quindi, territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese dove è stabilito il committente soggetto passivo Iva) oppure tra le cessioni di beni?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta a consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio 2022, ha richiamato le considerazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di trattamento Iva delle operazioni complesse. Quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali l’operazione si svolge per determinare se essa comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in presenza di determinate circostanze, più prestazioni che sono formalmente distinte e che potrebbero essere fornite separatamente ed essere, quindi, assoggettate ad imposizione o ad esenzione separatamente, devono essere considerate come un’unica prestazione quando non sono tra loro indipendenti.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non esistono delle regole assolute in base alle quali determinare l’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’Iva. Bisogna condurre una valutazione caso per caso che prenda in considerazione la totalità delle circostanze nelle quali si svolge l’operazione, compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.

Con riferimento al caso descritto nella richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’insieme degli elementi del contratto, le circostanze di fatto alle quali fanno riferimento e le concrete modalità, riscontrabili comunemente, di esecuzione dell’attività di manutenzione sono così strettamente collegati da formare, da un punto di vista oggettivo, un’unica prestazione economica, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

La prestazione, inoltre, è una prestazione generica e, quindi, è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto Iva con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

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