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Novità Iva
24 Maggio 2019

Misto di piante ed erbe aromatiche: le corrette aliquote Iva da applicare

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo quesito riguardante la corretta aliquota Iva da applicare.

Nel caso specifico, le è stato chiesto quale sia l’aliquota Iva da applicare alle cessioni di:

  • erbe aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti contenenti un misto di aromi assoggettate a differenti aliquote IVA, indipendentemente dalla prevalenza o meno di un prodotto rispetto a un altro;
  • vassoi composti da più vasetti (i cui elementi non sono vendibili separatamente) di piante aromatiche destinate alla piantagione ed all’ornamento.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 51 del 21 maggio 2019, ha osservato che le cessioni di erbe aromatiche e/o di piante aromatiche possono essere assoggettate ad aliquote Iva differenti.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato che, ai fini della classificazione doganale dei prodotti ortofrutticoli misti, devono essere applicate le regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata. In particolare, trova applicazione la regola secondo la quale i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

Pertanto, il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di prezzemolo sarà soggetto all’aliquota Iva ridotta del 4 %, dal momento che il prezzemolo è ricompreso tra le piante mangerecce per la cessione delle quali è prevista l’applicazione dell’aliquota del 4 %.

Il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di timo o alloro sarà soggetto all’aliquota Iva del 10 %, in quanto timo e alloro rientrano tra le spezie le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10 %.

Il prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche con predominanza di basilico, salvia, rosmarino, sarà soggetto all’aliquota Iva del 5 %.

Inoltre, qualora nello stesso prodotto siano presenti erbe aromatiche assoggettabili ad aliquote Iva differenti per le quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca al prodotto medesimo il “carattere essenziale”, l’intera confezione sarà assoggettata all’aliquota Iva più elevata e, in particolare, all’aliquota Iva ordinaria qualora nella confezione vi siano delle erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di vassoi composti da piante vive in vaso, riconducibili al numero 20 ) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, destinato a “bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi“, deve essere assoggettata all’aliquota Iva del 10 %.

Qualora, invece, nella stessa confezione, siano presenti piante vive in vaso assoggettate ad aliquote Iva differenti, l’intera confezione sarà assoggettata all’aliquota Iva più elevata.

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