Questa volta l’Agenzia delle Entrate si pronuncia con un principio di diritto (il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020) e lo fa in materia di Iva.
La regola alla quale fa riferimento l’Agenzia delle Entrate è quella secondo la quale i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che si avvale di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi lavoratori, e da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva (articolo 26-bis, Legge n. 196 del 1997).
Tale regola, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, può trovare applicazione anche nel caso di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra due società, in cui una delle due è il mandante/committente finale, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati dall’altra società (la mandataria senza rappresentanza) sono riferibili esclusivamente all’attività oggetto del mandato che quest’ultima società dovrà porre in essere per conto e nell’interesse dell’altra (la mandante).
La circostanza che la società committente si assuma l’onere di rimborsare all’altra società gli oneri ed i costi di gestione che sono stati sostenuti da quest’ultima fa sì, ai fini Iva, che si produca l’effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dalla mandataria ai servizi da lei resi alla mandante. Quindi, le somme erogate dalla committente a titolo di rimborso degli oneri contributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato non saranno assoggettate ad Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la definizione del mandato contenuta nel Codice Civile. Si tratta di un contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (il mandante). Se il mandato è senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma senza spendere il nome di quest’ultimo. Il mandatario agirà in proprio nome, acquistando in proprio gli obblighi derivanti dagli atti posti in essere nei confronti dei terzi.
In più, ai fini Iva, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario. Quindi, le prestazioni rese o ricevute tra il mandante ed il mandatario e tra il mandatario senza rappresentanza ed il terzo conservano la stessa natura oggettiva. L’omologazione tra le prestazioni non opera, invece, in relazione all’aspetto soggettivo.