Il 13 giugno 2023, è stato specificato che non si applicherà l’aliquota ridotta al 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA per un dispositivo medico specifico.
Secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il dispositivo medico viene classificato nella voce NC 3307 90 anziché nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Questa precisazione è stata fornita dalle Entrate attraverso la risposta n. 345 emessa in data 13 giugno 2023. Inoltre, è stato sottolineato che l’applicazione dell’agevolazione IVA richiede una valutazione tecnica da parte dell’Adm. Non può essere sostituita dalla relazione di un professionista esterno.
La società richiedente commercializza, tra gli altri prodotti, una soluzione oftalmica contenente diverse sostanze. Prima di applicare l’aliquota ridotta alle vendite di questa soluzione, l’azienda ha richiesto un parere preliminare di valutazione tecnica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quest’ultima ha classificato il prodotto nella sottovoce NC 3307 90, che non prevede l’applicazione dello sconto IVA.
Caso specifico di assenza di agevolazione IVA
Nonostante il dissenso dell’Adm, la società si è rivolta a un professionista specializzato nel settore che ha redatto una relazione tecnica. Sostenendo che il prodotto ha un’azione terapeutica di tipo meccanico e rientra quindi nella categoria dei dispositivi medici. Sulla base di questa relazione, l’azienda ritiene che la soluzione possa essere venduta con l’aliquota del 10% in quanto rientra nel n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.
Tuttavia, l’opinione della società richiedente e del professionista consultato non sono sufficienti per ottenere l’agevolazione fiscale. Le Entrate richiamano la circolare n. 32/2010, che riguarda le richieste di interpello sull’applicazione dell’aliquota IVA per beni elencati nella Tabella A del Dpr n. 600/1972. Secondo tale documento, il corretto trattamento fiscale di tali beni richiede un’analisi preliminare del prodotto per determinarne la composizione e la classificazione merceologica ai fini doganali.
Caso di agevolazione di competenza del ADM
Questa valutazione non rientra nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate, ma è responsabilità dell’Adm. Pertanto, le richieste prive del parere delle Dogane non sono ammissibili e non riceveranno alcuna risposta, nemmeno a titolo di consulenza giuridica (circolare n. 4/2021). Inoltre, le Entrate non possono ignorare le conclusioni delle Dogane né sostituire il loro parere con relazioni di parte.
La risposta fornisce anche un richiamo alla norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2019. Secondo cui i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzati per cure mediche, prevenzione delle malattie e trattamenti medici e veterinari. Classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, rientrano tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10%, come stabilito nella Tabella A del decreto IVA.
In conclusione, la risposta all’interpello chiarisce che solo i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata possono beneficiare della riduzione dell’imposta. È evidente che la società non può applicare l’aliquota IVA agevolata al dispositivo medico oggetto dell’interpello poiché, secondo l’Adm, appartiene alla sottovoce NC 3307 90 anziché alla voce 3004.