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Novità Iva
11 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

Nota di variazione dell’Iva: ok anche in caso di liquidazione coatta amministrativa deliberata da una Giunta Regionale.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle note di variazione dell’Iva che possono essere emesse in occasione delle procedure concorsuali alle quali sono sottoposti i debitori.

Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che, nell’esercizio della propria attività d’impresa, ha effettuato delle forniture in favore di due consorzi, risultando, pertanto, creditore per una determinata somma complessiva. Uno dei due consorzi, nel quale era stato intanto incorporato l’altro consorzio, è stato oggetto di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura che non è prevista dalla Legge Fallimentare, ma che è stata avviata in forza di una diversa legge speciale (articolo 15, commi 1 e 5-bis del Decreto Legge n. 98 del 2011), con delibera della Giunta Regionale.

Non sarebbe, pertanto, possibile emettere nota di variazione per recuperare l’importo Iva incorporato nel credito dell’istante inserito in tale procedura concorsuale, in quanto una Circolare Ministeriale del 2000, nella parte in cui precisa i momenti a partire dai quali è consentita l’emissione della nota di variazione Iva, richiama espressamente soltanto le varie tipologie di procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare.

L’istante ha sostenuto di poter ugualmente emettere nota di variazione, alla luce di un’interpretazione sistematica della materia.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 100 del 9 marzo 2022, ha ricordato le recenti modifiche della disciplina Iva italiana in tema di variazione dell’imponibile e dell’imposta. Le nuove disposizioni prevedono che la possibilità di effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, con riferimento ad operazioni per le quali sia già stata emessa fattura con addebito dell’Iva, sia riconosciuta anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del committente per l’esistenza di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla Legge Fallimentare o di piani attestati in base alla stessa Legge Fallimentare. In particolare, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza che sia necessario attenderne l’esito. Tale data coincide con la data della sentenza dichiarativa del fallimento o con la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nessun elemento contrario all’applicabilità delle nuove disposizioni della disciplina Iva alla liquidazione coatta amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 98 del 2011 può ricavarsi dal mancato espresso riferimento a tale procedura in precedenti documenti di prassi, dal momento che tali documenti non potevano tener conto di procedure introdotte successivamente.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante potrà emettere nota di variazione in diminuzione nei confronti della procedura fin dalla data del provvedimento con il quale è stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa.

La data entro la quale emettere la nota di variazione sarà da individuarsi nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata emanata la sentenza dichiarativa del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

La data entro la quale esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva deve, invece, essere individuata nella data della liquidazione periodica dell’Iva relativa al mese o al trimestre in cui la nota di variazione viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota. Questo è l’orientamento espresso più recentemente nelle Risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello e nei documenti di prassi.

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