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Novità Iva
6 Maggio 2022
5 Minuti di lettura

Nuovi chiarimenti sulle regole di non imponibilità Iva negli scambi e trasporti internazionali.

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L’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito riguardante il regime di non imponibilità Iva relativo al servizi connessi agli scambi internazionali.

La società che ha presentato istanza di interpello è una società che si occupa di trasporto merci per conto terzi ed effettua in parte anche prestazioni di servizi che rientrano nella categoria di operazioni prevista all’articolo 9, comma 1, n. 5) del Decreto Iva, ossia le prestazioni di servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili.

Fino al 31 dicembre 2021, la società istante ha provveduto ad emettere, in riferimento a queste prestazioni di servizi, delle fatture in regime di non imponibilità Iva previsto all’articolo 9, comma 1, n. 2) del Decreto Iva per le operazioni di trasporto. Ciò è avvenuto nei casi in cui i servizi offerti erano in rapporto di effettiva accessorietà rispetto alle operazioni principali di trasporto di beni eseguite dalla società istante.

Nel caso in cui, invece, i servizi di carico, scarico e così via erano effettuati indipendentemente dalle prestazioni di trasporto oppure erano effettuati in favore di un soggetto diverso dal committente delle prestazioni principali di trasporto veniva applicato il regime di non imponibilità Iva previsto all’articolo 9, comma 1, n. 5) del Decreto Iva, in quanto accertata la connessione delle prestazioni accessorie richieste con le operazioni di esportazione, transito, importazione temporanea ed importazione.

Dal 1° gennaio 2022, la società istante, in applicazione della nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 146 del 2021 (cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha emesso fatture in regime di non imponibilità Iva per le prestazioni di trasporto di beni esclusivamente nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario di beni o degli spedizionieri. Qualora la società istante, rende anche prestazioni di carico, scarico e di tipo analogo, in rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale di trasporto di beni, emette ugualmente fattura in regime di non imponibilità Iva, in quanto le prestazioni accessorie sono attratte nel regime dell’operazione principale di trasporto, sempre a condizione che il committente della prestazione di trasporto e delle prestazioni accessorie sia l’esportatore, il titolare del regime di transito, l’importatore, il destinatario di beni o lo spedizioniere.

Quale trattamento applicare dal 1° gennaio 2022 alle prestazioni di carico, scarico e simili nei casi in cui tali prestazioni, sebbene connesse ad operazioni di esportazione, transito, temporanea importazione o importazione non siano rese all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o ad uno spedizioniere, né siano accessorie rispetto a prestazioni di trasporto commissionate alla società istante?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 229 del 28 aprile 2022, ha ripercorso la normativa in materia. In particolare, ha evidenziato che l’articolo 9, comma 1, del Decreto Iva prevede un regime di non imponibilità Iva per i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i servizi di trasporto relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

Si tratta di una disciplina che recepisce nell’ordinamento nazionale quanto previsto dalla normativa comunitaria.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato un’interpretazione restrittiva della normativa in questione. Ciò in linea con il principio generale secondo il quale le esenzioni dell’Iva, costituendo una deroga alla regola della tassazione, devono essere interpretate restrittivamente e ciò anche per evitare che un’interpretazione estensiva della disciplina possa comportare per gli operatori e per gli Stati membri dell’Unione Europea delle conseguenze inconciliabili con la semplice applicazione delle esenzioni Iva.

La novità normativa introdotta con il Decreto Legge n. 146 del 2021 ha origine dalla necessità di adeguare l’ordinamento interno alle indicazioni fornite dal Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, superando l’interpretazione estensiva fornita in passato dall’Amministrazione finanziaria che riconosceva il carattere oggettivo della non imponibilità Iva.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022, è stato circoscritto l’ambito di applicazione dell’articolo 9, primo comma del Decreto Iva ai servizi di trasporto relativi agli scambi internazionali che siano resi esclusivamente nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere.

Non rientrano più, pertanto, nel regime di non imponibilità Iva le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero, affida ad un vettore terzo.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la posizione espressa dall’istante secondo la quale se le prestazioni di servizi sono accessorie rispetto alla prestazione principale di trasporto di beni resa nei confronti dello stesso committente, troverà applicazione il medesimo regime di non imponibilità Iva previsto per i servizi di trasporto all’articolo 9, comma 1, n. 2) del Decreto Iva (previsto cioè per la prestazione principale).

A tal proposito, è stata richiamata la disposizione del Decreto Iva secondo la quale le cessioni o le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente al cedente dei beni o al prestatore di servizi o effettuate per suo conto ed a sue spese, non sono soggette autonomamente ad Iva nell’ambito dei rapporti tra le stesse parti dell’operazione principale.

Ma quando i servizi resi non possono essere considerati accessori rispetto alla prestazione principale di trasporto?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica normativa introdotta con il “Decreto Fiscale” del 2021 è circoscritta alle prestazioni di trasporto e deve, pertanto, essere interpretata in senso letterale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le prestazioni di servizi descritte nell’istanza di interpello (riconducibili al numero 5 del primo comma dell’articolo 9 del Decreto Iva), quando non sono accessorie alla prestazione principale di trasporto internazionale, usufruiscono del regime di non imponibilità Iva in virtù del loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali e non trova applicazione la limitazione soggettiva prevista dalla nuova disciplina.

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