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Novità Iva
11 Marzo 2022
4 Minuti di lettura

Panetteria ordinaria con Iva al 4 %: spazio anche ai taralli.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione di aliquote Iva ridotte a prodotti alimentari.

A presentare istanza di interpello è una società che produce a livello industriale taralli. In fase di vendita, viene applicata l’aliquota Iva del 10 % che è prevista nell’ambito della cessione della panetteria fine. L’istante ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha modificato una norma di interpretazione autentica del 1991 con la quale sono definiti i prodotti della panetteria ordinaria soggetti all’aliquota Iva ridotta del 4 %. In particolare, la Legge di Bilancio ha ampliato l’elenco degli ingredienti che possono far parte dei prodotti della panetteria ordinaria, includendo gli zuccheri (destrosio e saccarosio), i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella ed i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

I dubbi della società istante riguardano l’Iva da applicare alla cessione di alcuni prodotti da forno. Si tratta, in particolare, dei taralli al “gusto bacon” prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole, condimento gusto bacon, olio extra vergine di oliva, sale, aroma naturale di oliva, e dei taralli al “gusto classico” prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, aroma naturale.

La società istante ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un parere tecnico in base al quale è stata determinata la presenza di percentuali minime delle sostanze ora ammesse nella panetteria ordinaria (in virtù delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019), come il glucosio ed il saccarosio, mentre non è stata riscontrata la presenza di miele, uova e formaggio. Secondo la società istante, quindi, potrebbe essere applicata l’aliquota Iva del 4 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 98 dell’8 marzo 2022, ha richiamato la normativa in materia e la Circolare del 10 aprile 2019 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2019 intervenute in merito.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la nuova normativa fiscale non pone delle limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri che devono essere contenute nei prodotti della panetteria ordinaria affinché possa trovare applicazione l’aliquota Iva ridotta del 4 %.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione ed alla normativa doganale che distingue tra prodotti che contengono zuccheri in misura superiore o inferiore a determinate percentuali.

La normativa di settore è rappresentata dal D.P.R. del 1998 che ha modificato la precedente disciplina contenuta nella Legge n. 580 del 1967, fornendo una definizione più ampia di “pane” ai fini alimentari nella quale sono ammessi ingredienti e sostanze ulteriori rispetto a quelli previsti in precedenza.

La disciplina Iva, però, continua a fare riferimento alla Legge del 1967 e non al D.P.R. del 1998. Infatti, anche l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini dell’individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare all’aliquota Iva del 4 %, continuano ad operare le disposizioni della Legge del 1967 nella formulazione precedente al D.P.R. del 1998.

Anche la norma di interpretazione autentica introdotta con la Legge di Bilancio per il 2019 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’Iva, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dalla Legge n. 580 del 1967, con riferimento in particolare agli zuccheri previsti da tale Legge, ossia il destrosio ed il saccarosio, ai grassi ed agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai cereali interi o in granella ed ai semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche ed alle spezie di uso comune. Quindi, la nuova disposizione ha ammesso al trattamento agevolato riservato ai prodotti della panetteria ordinaria anche alcuni prodotti di largo consumo che, per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti, sarebbero da un punto di vista merceologico da classificare tra i prodotti della panetteria fine per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 %.

Riguardo al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il parere dell’Agenzia delle Dogane con il quale i prodotti indicati dall’istante sono stati classificati nell’ambito del capitolo 19 della Tariffa Doganale, destinato alle preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte ed ai prodotti della pasticceria, alla voce “1905” dei prodotti della panetteria e, in particolare, alla sottovoce “19054090” riguardante le fette biscottate, il pane tostato e prodotti simili tostati. A tal proposito, è stato affermato che sono compresi nella voce “1905” tutti i prodotti della panetteria ordinaria o fine. Anche se gli ingredienti più impiegati per questi prodotti sono le farine di cereali, i lieviti ed il sale, i prodotti stessi possono contenere anche altri ingredienti e possono essere ottenuti anche partendo da una pasta a base di farina, semola o polvere di patate.

Sulla base di questo parere dell’Agenzia delle Dogane e della norma di interpretazione autentica della Legge di Bilancio per il 2019, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che i prodotti oggetto dell’istanza di interpello sono da considerarsi nell’ambito del numero 15 della tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva, con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 4 %.

Questa disposizione prevede, infatti, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 % ai prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dalla Legge n. 580 del 1967, che siano senza aggiunta di miele, uova o formaggio.

Con riferimento specifico a “erbe aromatiche e spezie di uso comune” che possono essere presenti nei prodotti della panetteria ordinaria soggetti all’aliquota Iva del 4 %, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si tratta di un’espressione che fa riferimento ad un’elencazione tassativa di prodotti. Si tratta di un’espressione senza carattere tecnico che comprende tutte le erbe aromatiche e le spezie comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento. Le spezie, in particolare, hanno come riferimento il capitolo 9 della Nomenclatura combinata nel quale rientrano zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, tutte spezie che attualmente sono da considerarsi di uso comune.

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