Con Decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, il 5 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021, sono state definite alcune nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.
In particolare, il Decreto del 5 febbraio 2021 dispone l’innalzamento della percentuale di compensazione relativa alla cessione di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine e di cascami di legno, compresa la segatura, dal 6 al 6,4 %. Stesso innalzamento per la percentuale di compensazione relativa alla cessione del legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
L’innalzamento della percentuale di compensazione opera a partire dal 1° gennaio 2020.
Ricordiamo che le percentuali di compensazione sono previste dall’articolo 34 del Decreto Iva in riferimento al regime speciale applicabile alle cessioni di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli. La percentuale di compensazione indica la misura della detrazione forfettizzata dell’Iva da applicare alla singola categoria dei prodotti ceduti presa in considerazione.