Nella Risoluzione n. 72 del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare alle cessioni dei preparati per risotti.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che per “preparati per risotti” devono intendersi le preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto a quelli ai quali viene comunemente sottoposto il riso in quanto tale, che presentano delle caratteristiche comuni tali da poterle ricondurre ad una categoria omogenea.
In particolare, tali caratteristiche comuni consistono:
– nella presenza di riso in grani con percentuale preponderante rispetto a quella degli altri ingredienti;
– nell’utilizzo di riso precotto, totalmente o parzialmente, o altrimenti trattato;
– nella presenza, in proporzione variabile, di altri ingredienti presenti anche nelle altre preparazioni (come il sale, gli aromi, le spezie e le erbe aromatiche, la farina, il latte o comunque le proteine del latte o il formaggio);
– nell’eventuale aggiunta di altri ingredienti in proporzione variabile, come verdure, zucchero, carne o pesce;
– nella commercializzazione di tali prodotti come preparazioni a base di riso già ricettate.
Tali prodotti devono essere classificati, secondo quanto affermato anche dall’Agenzia delle Dogane, con il codice NC 1904 9010.
L’aliquota Iva applicabile alle cessioni dei prodotti aventi le caratteristiche predette e classificabili nell’ambito della voce sopra indicata è l’aliquota Iva ridotta del 4 %.