Le attività svolte dai medici anestesisti, sia in interventi curativi che di chirurgia estetica, possono beneficiare dell’esenzione IVA, poiché orientate alla tutela della salute e del benessere della persona.
Prestazioni anestesiologiche esenti iva anche in chirurgia estetica
I servizi forniti dagli anestesisti durante interventi di chirurgia estetica presso cliniche private non convenzionate sono esenti da IVA secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, n. 18, del Decreto IVA. Tali prestazioni, considerate terapeutiche, sono necessarie per garantire la stabilità e il mantenimento delle condizioni vitali dei pazienti, anche se l’intervento ha finalità estetiche. Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 211 del 28 ottobre, coerentemente con le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in materia di esenzione IVA per prestazioni sanitarie (articolo 18 del Dl n. 73/2022).
Caso specifico
Una società sanitaria privata, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA per:
- Le prestazioni degli anestesisti in interventi di chirurgia plastica con finalità sia terapeutiche sia estetiche;
- L’affitto delle sale operatorie;
- La disponibilità di camere per il postoperatorio;
- I farmaci utilizzati durante gli interventi.
L’Agenzia ha ricordato le modifiche apportate dall’articolo 18 del Decreto Semplificazioni all’articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto IVA. In particolare, sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di professioni sanitarie soggette a vigilanza. L’esenzione si applica anche quando tali prestazioni fanno parte di un trattamento di ricovero e cura offerto da soggetti privati che acquistano i servizi sanitari da terzi.
Inoltre, l’esenzione è estesa alle prestazioni fornite da enti ospedalieri, cliniche convenzionate e società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresi medicinali, presidi sanitari e vitto, come previsto dal n. 19 dello stesso articolo.
In riferimento al caso specifico, l’Agenzia sottolinea che, secondo l’articolo 4-quater, comma 1, del Dl n. 145/2023, l’esenzione IVA per la chirurgia estetica è applicabile solo se l’intervento è certificato da documentazione medica come finalizzato alla diagnosi o alla cura di problemi di salute, o alla tutela e ripristino della salute, anche psicofisica.
- Prestazioni anestesiologiche: esenti da IVA in quanto considerate a scopo terapeutico e di tutela della salute, anche in caso di interventi estetici.
- Affitto della sala operatoria e disponibilità delle camere postoperatorie: soggetti ad aliquota IVA del 10%, poiché si tratta di servizi di ricovero e cura offerti da una clinica privata non convenzionata.
- Farmaci utilizzati: anch’essi soggetti a IVA al 10%, se fatturati insieme all’affitto della sala operatoria, rientrando tra le prestazioni di cura non esenti.