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Novità Iva
18 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

Prestazioni per un istituto di cultura all’estero: sono rilevanti in Italia ai fini Iva?

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla rilevanza territoriale ai fini Iva di prestazioni rese a committenti non soggetti passivi Iva situati all’estero.

L’istanza di interpello che ha dato vita a tali chiarimenti è stata presentata in riferimento alla disposizione del Decreto Iva (articolo 7-septies) che esclude che vengano considerate effettuate nel territorio italiano alcune prestazioni di servizi, se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea.

Nel caso specifico si fa riferimento ad un istituto italiano di cultura con sede fuori dall’Unione Europea nei cui confronti sono state effettuate da soggetti passivi italiani prestazioni di servizi consistenti nella concessione della licenza a diffondere on-line dei video musicali per un certo periodo di tempo e nei servizi di elaborazione dati tramite i quali il committente può gestire il fondo bibliografico ed audiovisivo della sua biblioteca e mettere a disposizione del pubblico il relativo catalogo e gli strumenti telematici di ricerca.

L’istante ha richiesto se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7-septies del Decreto Iva, l’istituto committente debba essere considerato come parte integrante dello stesso istante e, pertanto, come ufficio comunque stabilito nell’Unione Europea oppure come stabile organizzazione dell’istante e, quindi, come soggetto stabilito al di fuori dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 96 del 7 marzo 2022, ha ricordato la disciplina in materia e, in particolare, la deroga prevista all’articolo 7-septies del Decreto Iva secondo la quale non rilevano ai fini Iva in Italia alcune tipologie di servizi (tra le quali rientrano quelle ricevute dall’istituto di cultura descritto nell’istanza di interpello) quando sono rese a committenti non soggetti passivi Iva stabiliti in Stati fuori dell’Unione Europea. L’ufficio estero indicato dall’istante può rientrare tra i soggetti committenti ai quali si applica tale disciplina speciale?

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che gli istituti italiani di cultura (come quello descritto nell’istanza di interpello) dipendono dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto previsto dalla legge. Gli istituti in questione svolgono compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana e sono dotati di autonomia operativa e finanziaria. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività di questi istituti sono esercitate dall’ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui l’istituto si trovi in città in cui ha sede anche l’ambasciata. In quest’ultimo caso, le funzioni di indirizzo e di vigilanza sono svolte dall’ambasciata stessa.

Nel caso specifico, l’istituto è un organismo ufficiale dello Stato italiano situato all’estero, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana nello Stato estero. Tra le attività svolte dall’istituto vi sono quelle di stabilire dei contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favorire i progetti per la conoscenza della cultura italiana, di fornire documentazione ed informazioni sulla vita culturale italiana, di promuovere iniziative e manifestazioni culturali, di sostenere iniziative per lo sviluppo delle comunità italiane all’estero e per favorire la loro integrazione nel Paese ospitante ed il rapporto culturale con il Paese d’origine, di garantire collaborazione agli studiosi ed agli studenti italiani impegnati in attività di ricerca e studio all’estero, di promuovere iniziative per la diffusione della lingua italiana all’estero.

Si tratta di un istituto che è da considerarsi come organo periferico del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e che dipende dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari. Non si tratta di un soggetto autonomo domiciliato o residente al di fuori dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda la possibilità di considerare l’istituto come una stabile organizzazione all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per stabile organizzazione, si deve intendere qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possano consentirle di ricevere e di utilizzare servizi forniti per le esigenze proprie dell’organizzazione stessa. Questa nozione, rilevante ai fini Iva, della stabile organizzazione presuppone che l’organizzazione svolga un’attività economica che sia indicativa del suo carattere commerciale.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, invece, le prestazioni di servizi rese dall’istituto di cultura sono finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’istituto stesso. L’attività resa dall’istituto è un’attività propriamente istituzionale e non commerciale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, dunque, che l’istituto di cultura in questione non possa essere considerato come un committente non soggetto passivo Iva domiciliato e residente al di fuori dell’Unione Europea, al quale possa essere applicata la disciplina speciale prevista dal Decreto Iva.

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