Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Sussiste sempre l’obbligo di documentazione tramite fattura?
L’istante è proprietaria di un laboratorio di analisi cliniche e di una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico. La stessa esegue direttamente le prestazioni sanitarie di analisi cliniche (riconducibili alla fattispecie della diagnosi di malattie), avvalendosi di professionisti sanitari abilitati, inquadrati come dipendenti o collaboratori.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di rilasciare il cosiddetto “scontrino parlante”, invece della fattura, con indicazione della natura (“esame diagnostico”), della qualità dell’esame (ad esempio “esame chimico clinico su sangue”) e della quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 275 del 4 aprile 2023, ha richiamato la disciplina Iva nella parte in cui prevede che sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, o individuate con Decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette ad identificare la patologia dalla quale sono affetti i pazienti. Tra di esse, vi sono anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi di supporto alla professione sanitaria.
L’articolo 22 del Decreto Iva individua con precisione le operazioni esenti per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria. Si tratta di operazioni che possono essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi e l’emissione del cosiddetto “documento commerciale”. Tra queste operazioni non sono comprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona che, pertanto, devono essere documentate con fattura.
La soluzione prospettata dalla contribuente non è, pertanto, condivisibile, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’istante aveva richiamato, a sostegno della propria tesi, una Risoluzione del 2017 in merito al trattamento Iva di alcune prestazioni di autoanalisi cliniche effettuate direttamente nelle farmacie. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in quel caso, era stata autorizzata l’emissione del cosiddetto “scontrino parlante” (integrato con il codice fiscale del destinatario) da parte delle farmacie, delimitando in maniera puntuale le tipologie di prestazioni eseguibili nelle farmacie stesse e dando rilevanza alla circostanza che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, che effettuavano le prestazioni per conto delle farmacie nei locali delle stesse, erano comunque tenuti ad emettere fattura nei confronti delle farmacie.
Nel caso descritto nell’istanza di interpello, invece, le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dall’istante, nella qualità di poliambulatorio specialistico e laboratorio di analisi cliniche, e devono essere dallo stesso documentate regolarmente mediante fattura.