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Novità Iva
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14 Febbraio 2025
4 Minuti di lettura

Esenzione IVA per l’importazione di prototipi non destinati alla vendita

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È stata confermata la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale grazie alla continuità normativa tra la direttiva UE più recente e quella precedente per l’importazione di prototipi non destinati alla vendita, già recepita in Italia con il Decreto Ministeriale n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.

Prototipi non destinati alla vendita ed esenzione IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 19 del 3 febbraio 2025, ha chiarito che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o test non sono soggette a IVA. Questo chiarimento è stato fornito nell’ambito di un interpello, approfondendo il regime di franchigia doganale applicabile a tali operazioni.

L’interpretazione dell’Agenzia è scaturita da un quesito posto da un’azienda italiana impegnata in un progetto europeo di ricerca e sviluppo. L’azienda chiedeva se fosse possibile escludere dall’applicazione dell’IVA l’importazione dalla Svizzera di determinati prototipi destinati a prove, test e analisi, comprese quelle di tipo distruttivo.

Applicazione direttiva CE sull’importazione di prototipi non destinati alla vendita

Nel dettaglio, il quesito riguardava l’applicabilità diretta dell’articolo 72 della direttiva 2009/132/CE alle importazioni di prototipi privi di valore commerciale e non destinati alla vendita. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la questione si colloca in un quadro normativo europeo che ha subito diverse evoluzioni nel tempo.

Pur riconoscendo la possibilità di escludere l’IVA per tali operazioni, l’Agenzia precisa che non si tratta di un’esenzione automatica: è necessario dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa UE. Sebbene non esista un’espressa norma nazionale che recepisca la direttiva in questione, l’Agenzia conferma l’applicabilità dell’agevolazione in virtù della continuità normativa con la direttiva 83/181/CEE, precedentemente recepita in Italia con il decreto n. 489/1997.

Convalida dell’Agenzia per la direttiva UE sulle importazioni

Infatti, le disposizioni della vecchia direttiva in materia di esenzione IVA per beni importati a fini di test e analisi (articoli 70-76) sono sostanzialmente riprese nella direttiva 2009/132/CE (articoli 72-78). Di conseguenza, l’Amministrazione ritiene ancora valido il decreto ministeriale del 1997 come riferimento normativo per le agevolazioni fiscali sulle importazioni di beni destinati a prove e test.

A supporto di questa interpretazione, l’Agenzia richiama l’articolo 96 della direttiva 2009/132/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE sull’”efficacia verticale” delle direttive. Secondo questa dottrina, le direttive UE possono avere efficacia diretta nei rapporti tra cittadini e Stato quando le loro disposizioni sono chiare, incondizionate e lo Stato membro non le ha recepite entro i termini stabiliti.

Con questa risposta, l’Agenzia delle Entrate adotta una visione evolutiva della disciplina sulle importazioni, confermando che i beni destinati a test, analisi o prove possono essere importati senza applicazione dell’IVA, in linea con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, n. 489.

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