Nella Circolare n. 12 del 12 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, alla luce della disposizione comunitaria applicabile dal 1° gennaio 2020 (articolo 45-bis del Regolamento Iva) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della prova del trasporto e della spedizione verso altri Stati dell’Unione Europea.
Il primo paragrafo della Circolare è dedicato alla normativa e prassi nazionale sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che affinché si abbia una cessione intracomunitaria e, quindi, possa essere emessa una fattura non imponibile Iva, devono sussistere alcuni requisiti:
- l’onerosità dell’operazione;
- l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- la condizione di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- l’effettiva movimentazione del bene dal nostro Stato ad un altro Stato membro dell’Unione Europea, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
Questi requisiti devono sussistere congiuntamente e, in mancanza anche solo di uno di essi, la cessione è considerata imponibile ai fini Iva.
Riguardo alla documentazione che occorre conservare ed esibire in caso di eventuale controllo per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento del bene dall’Italia ad un altro Stato dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non esiste una specifica disposizione di legge italiana in merito e che è stata essa stessa ad intervenire per fornire più volte dei chiarimenti.
Il secondo paragrafo della Circolare è dedicato alla presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione dei beni verso un altro Stato dell’Unione Europea. La presunzione relativa dell’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario è stata introdotta dall’articolo 45-bis del Regolamento Iva dell’Unione Europea.
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal venditore o da un terzo per suo conto, per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti che non siano contraddittori e che provengano da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore, che dall’acquirente. I documenti in questione sono quelli che riguardano il trasporto o la spedizione dei beni (documenti indicati al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis), come una fattura di trasporto aereo o una fattura emessa dallo spedizioniere.
Oppure il venditore, oltre alla sua dichiarazione, potrà presentare un documento di quelli indicati sopra e uno qualsiasi degli altri documenti in grado di costituire prova indicati nella disposizione normativa (documenti indicati al paragrafo 3, lettera b) dell’articolo 45-bis), ossia una polizza assicurativa riguardante la spedizione o il trasporto dei beni o i documenti bancari che attestano il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni o i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in quello Stato membro.
Nel caso in cui i beni siano trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare:
- la data del rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni ceduti;
- la data ed il luogo del loro arrivo;
- l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente;
- il numero di identificazione del mezzo, qualora si tratta di mezzi di trasporto.
Qualora la trasmissione da parte dell’acquirente della dichiarazione scritta destinata al venditore avvenga oltre il termine indicato dalla disciplina comunitaria, il venditore potrà comunque beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla disciplina medesima.
La dichiarazione dovrà essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto dei beni oppure ad uno dei documenti di trasporto unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati all’articolo 45-bis del Regolamento Iva, lettera b) del paragrafo 3.
La presunzione può operare anche in relazione alle operazioni che sono state effettuate anteriormente al 1° gennaio 2020 qualora il contribuente sia in possesso di una documentazione coincidente integralmente con le indicazioni contenute nella nuova disciplina in materia.
La presunzione comunque non opera qualora il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti, come lo spedizioniere o il trasportatore. Questo perché gli elementi di prova non contraddittori che sono richiesti per l’applicazione della presunzione in questione devono provenire da soggetti indipendenti tra loro e dal venditore e dall’acquirente.
A tal proposito, è stato precisato che non possono essere considerate come parti indipendenti le parti che fanno parte del medesimo soggetto giuridico, come nel caso di stabile organizzazione e di casa madre, o le parti che sono legate da vincoli familiari o da altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici come definiti dagli Stati membri dell’Unione Europea.
Infine, il terzo paragrafo della Circolare riguarda i rapporti esistenti tra la presunzione prevista dall’articolo 45-bis del Regolamento Iva e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le autorità fiscali dell’Unione Europea possono superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o dell’avvenuta spedizione intracomunitaria.
Tale circostanza si verifica quando l’Amministrazione finanziaria sia in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si sia effettivamente realizzato, perché, ad esempio, è a conoscenza del verificarsi di un incidente durante il trasporto che ha determinato la distruzione delle merci. In questi casi, la non imponibilità Iva non può essere riconosciuta.
Analoghe conseguenze si hanno qualora l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più dei documenti richiesti per la presunzione contengano delle informazioni non corrette o false. In questo caso, il contribuente potrà comunque fornire ulteriori elementi oggettivi di prova riguardo alla circostanza che l’operazione sia effettivamente avvenuta.
Quindi, gli Stati dell’Unione Europea possono applicare norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dall’articolo 45-bis del Regolamento Iva. Allo stato attuale, in tutti i casi in cui non sia applicabile la presunzione in questione, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.