NULL
Novità Iva
3 Settembre 2021
4 Minuti di lettura

Raccolta e smaltimento dei rifiuti da interventi di recupero edilizio: no all’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

In una Risposta ad istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento Iva da applicare ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L’istante è un’Associazione che aveva già presentato in precedenza un’istanza di consulenza giuridica riguardante l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10 % ai servizi aventi ad oggetto i rifiuti identificati nel Codice Europeo dei Rifiuti con il capitolo 17, ossia come rifiuti delle attività di costruzione e demolizione.

Il nuovo quesito riguarda la possibilità di considerare tali servizi nell’ambito di applicazione dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva.

L’istante ha precisato in proposito che le imprese ad essa associate svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed attività di bonifica di beni contenenti amianto. Per lo svolgimento di tali attività le imprese devono essere iscritte ad un apposito albo denominato “Albo Gestori Ambientali”.

L’Associazione istante ha, altresì, spiegato che, solitamente, le imprese di trasporto rifiuti iscritte nell’Albo Gestori Ambientali vengono contattate da soggetti privati per raccogliere i rifiuti prodotti durante interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su edifici a destinazione abitativa privata. I rifiuti prodotti possono contenere amianto. L’impresa carica i rifiuti su un proprio veicolo autorizzato e li porta ad un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.

Il quesito posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare al privato cittadino l’aliquota Iva agevolata prevista per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da costruzione e demolizione che possono contenere amianto. Inoltre, è stato richiesto se l’impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti può applicare la medesima aliquota Iva agevolata del 10 % al trasportatore.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 11 del 27 agosto 2021, ha ricordato che il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione ed alla realizzazione di alcuni interventi di recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).

Il n. 127-quinquiesdecies) della medesima tabella prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 % per i fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero edilizio suddetti ceduti dalle imprese che hanno effettuato quegli stessi interventi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che, al caso sottoposto alla sua attenzione con l’istanza di consulenza, non può essere applicato il n. 127-quinquiesdecies) in quanto si tratta di una disposizione che riguarda la cessione di beni e non la prestazione di servizi.

Riguardo all’applicabilità del n. 127-quaterdecies), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre valutare se le prestazioni di servizi descritte nell’istanza possono qualificarsi o meno come accessorie rispetto all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In proposito, la normativa Iva prevede che una prestazione può essere considerata accessoria rispetto ad un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile tale operazione principale ed è resa direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale e nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale. La prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con l’operazione principale.

Le prestazioni di bonifica possono essere qualificate come accessorie rispetto all’operazione principale soltanto quando sono eseguite dallo stesso soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio. Di conseguenza, non ricorre il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e gli interventi di recupero edilizio quando i servizi di bonifica sono eseguiti da soggetti diversi da quelli che eseguono l’operazione principale di recupero edilizio.

Nel caso specifico, il soggetto che provvede al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti è diverso da quello che ha realizzato gli interventi di recupero edilizio e, pertanto, manca il nesso di accessorietà tra le prestazioni. Questo determina che ai servizi descritti nell’istanza di consulenza non potrà applicarsi l’aliquota Iva ridotta del 10 %, ma soltanto l’Iva ordinaria del 22 %.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto