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Novità Iva
19 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Realizzazione di nuovi centri di accoglienza per migranti: ok all’aliquota Iva ridotta.

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Tema di attualità affrontato dall’Agenzia delle Entrate. La questione che le è stata sottoposta riguarda il trattamento Iva da applicare alla realizzazione e ad eventuali interventi di recupero dei centri di accoglienza destinati alle persone migranti.

L’ente che ha presentato istanza di interpello ha rappresentato di essere costantemente impegnato in iniziative volte a rafforzare il sistema di accoglienza dei migranti privi di mezzi di sostentamento per il tempo necessario all’esame delle domande di asilo e, nel caso di persone colpite da provvedimenti di espulsione, per assicurarne l’effettività dell’espatrio.

Sono stati, pertanto, realizzati nel tempo dei centri di accoglienza che si distinguono in: centri di primo soccorso ed accoglienza (i cosiddetti “hotspot“); centri di prima accoglienza (CPA) che sono strutture dove, dopo aver completato le procedure di identificazione, viene offerta accoglienza specificamente ai migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo nel nostro Paese; centri di permanenza per i rimpatri (CPR), ossia le strutture che consentono l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione per gli stranieri giunti irregolarmente in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non hanno i requisiti per ottenerla e che devono restare in tali strutture per il tempo necessario alle procedure di identificazione e poi di espulsione e rimpatrio.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’ente istante di applicare alla realizzazione di tali opere l’aliquota Iva agevolata del 10 % prevista per la costruzione di edifici destinati a finalità sociali-collettive.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 768 del 10 novembre 2021, ha ricordato che il numero 127-septies della parte terza della tabella A allegata al Decreto Iva prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere, impianti ed edifici individuati dalla disposizione contenuta al numero 127-quinquies della stessa parte della tabella suindicata. Vi rientrano le scuole, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli asili infantili, gli orfanotrofi e gli edifici simili.

L’utilizzo dell’espressione “simili” fa comprendere che non si tratta di un’elencazione tassativa. Sono da ricomprendere in questo ambito gli immobili diversi da quelli espressamente indicati, ma con finalità analoghe e comunque destinati ad ospitare collettività.

Inoltre, in una Circolare del 1994, è stato chiarito che il beneficio fiscale in questione deve ritenersi applicabile anche agli edifici che, sia pur non destinati principalmente ad ospitare collettività, vengono utilizzati per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza.

L’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare corrispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile come risultano al momento di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento alla situazione prospettata nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le strutture da realizzare sono finalizzate ad accogliere e prestare assistenza e supporto ai migranti privi di mezzi di sostentamento per il periodo necessario. Si tratta, pertanto, di strutture destinate ad una vera e propria attività di assistenza e, conseguentemente, dirette al raggiungimento di finalità di interesse collettivo.

Quindi, ai corrispettivi relativi ai contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di tali centri può essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10 %.

Riguardo al caso in cui si vogliano effettuare degli interventi di recupero su strutture analoghe già esistenti, è necessario individuare e qualificare correttamente tali interventi. Più in particolare, in base a quanto previsto al numero 127-quaterdecies della parte terza della tabella A allegata al Decreto Iva, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % è prevista anche per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, a prescindere dalla tipologia di immobile oggetto del recupero.

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