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Novità Iva
27 Marzo 2020

Regime di non imponibilità Iva per i servizi portuali: individuate le condizioni necessarie

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione della non imponibilità Iva dei servizi portuali.

Ad aver presentato un’istanza di interpello è una società a prevalente partecipazione pubblica che svolge l’attività di gestione dei servizi autoportuali. Nel 2017, l’istante ha acquistato da un’altra società la proprietà di terreni e capannoni per ampliare la propria attività.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime di non imponibilità Iva a tutta una serie di prestazioni di servizi, come lo scarico, il deposito, il carico ed i servizi accessori relativi alla merce nazionale e comunitaria destinata ad un altro Paese comunitario o come lo scarico, il deposito, il carico ed i servizi accessori relativi alla merce nazionale e comunitaria destinata all’immissione in consumo nel territorio dello Stato. Tra i servizi interessati dal regime di non imponibilità Iva potrebbero rientrare, secondo l’istante, anche l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni nel magazzino e per il trasferimento delle merci e di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento alle attività autoportuali.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 95 del 25 marzo 2020, ha ricordato che, secondo la normativa Iva, è riconosciuto il regime di non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto.

E’ necessario, quindi, che siano osservate due condizioni: lo svolgimento delle prestazioni di servizi all’interno dei porti e che tali prestazioni riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o di mezzi di trasporto.

Con riferimento alla prima condizione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’istante ha acquistato diverse aree ed ha accettato che in queste aree di sua proprietà venisse spostato il regime giuridico internazionale di Punto Franco, in quanto aree funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali. Sulla base di questo, l’Autorità del Sistema Portuale ha disposto che il regime internazionale di Punto Franco venisse, appunto, spostato dall’area del porto vecchio all’area industriale adiacente di proprietà dell’istante.

Riguardo al secondo requisito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tra i servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto sono compresi i servizi di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, anche se tali opere vengono dislocate in sede diversa dalla precedente. Sono compresi in questo ambito anche i servizi resi nei porti in relazione al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto.

Pertanto, con riferimento al caso specifico presentato dall’istante, tutte le prestazioni di servizi relativi allo scarico, al deposito ed al carico delle merci sono da intendersi come servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto ai quali è applicabile il regime di non imponibilità Iva.

Le stesse considerazioni valgono per le attività di noleggio e manutenzione dei vari mezzi impiegati nelle aree portuali, mentre l’acquisto di beni resta assoggettato al regime Iva ordinario.

Riguardo, poi, alle ulteriori attività indicate dall’istante di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti, di miglioramento di essi e di manutenzione dei relativi piazzali, si tratta di attività che potranno rientrare nel regime di non imponibilità Iva soltanto qualora rispettino le condizioni ed i requisiti di ubicazione e funzionalità sopra illustrati.

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