Il meccanismo di inversione contabile dell’IVA, noto anche come “reverse charge”, per le cessioni di energia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Come stabilito dalla Direttiva 2022/890/UE.
Reverse charge nel settore energetico
Con il principio di diritto n. 2/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora vi sia un aggiornamento dei prezzi dell’energia ceduta. La quale comporti un aumento della base imponibile per cessioni effettuate prima del 2015. Mentre i compensi aggiuntivi devono essere fatturati secondo le regole ordinarie, includendo l’IVA a carico del destinatario. Questo perché, per tali cessioni, non erano state emesse fatture in regime di inversione contabile all’epoca.
Regime di inversione contabile e proroghe
L’Agenzia ribadisce che il regime di inversione contabile, prorogato fino al 2026, è stato introdotto in Italia con il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 4 agosto 2022. Questo sistema, in deroga alle procedure standard, stabilisce che l’obbligo di applicare l’IVA ricada sul cessionario (cioè il destinatario) anziché sul cedente (chi vende o presta il servizio).
Dal 2015, il regime dell’inversione contabile è applicato anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a rivenditori. Come specificato nell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a, del DPR n. 633/1972. Tale interpretazione è conforme alle linee già fornite con la risoluzione n. 36/E del 2011, che aveva esteso l’inversione contabile anche a telefoni cellulari e dispositivi elettronici.
Cessioni di gas all’interno dell’UE
L’articolo 7-bis, comma 3 del decreto IVA stabilisce inoltre che le cessioni di gas tramite il sistema di distribuzione UE, di energia elettrica, e di calore o freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento, si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano:
- se il cessionario è un rivenditore soggetto passivo con sede in Italia. La cui attività principale riguarda la rivendita di tali beni e con consumo personale trascurabile;
- se il cessionario non è un rivenditore, ma i beni vengono utilizzati o consumati nel territorio italiano. Nel caso in cui i beni non vengano interamente utilizzati, la cessione è comunque considerata interna per la parte utilizzata o consumata, qualora sia destinata a soggetti, inclusi i consumatori finali, con sede in Italia.
Infine, l’Agenzia specifica che il regime di “reverse charge” non si applica alle note di credito emesse per rettifiche a fatture anteriori all’entrata in vigore del regime di inversione contabile.