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Novità Iva
21 Gennaio 2017

Rifornimento di carburante a bordo delle navi: le nuove regole in materia di Iva

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Una nuova questione è stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con il nuovo anno. Si tratta di un interpello avente ad oggetto il trattamento ai fini Iva delle operazioni di rifornimento del carburante effettuate a bordo delle navi (cosiddetto “bunkeraggio”) tramite l’intermediazione di un trader.

La società istante è una compagnia petrolifera. Il trasferimento del carburante avviene direttamente dalla società istante alla nave attraverso dei mezzi che sono nell’esclusiva disponibilità dell’istante medesima. Il carburante non è in alcun modo messo a disposizione del trader. I dubbi riguardano l’operazione di cessione del carburante dalla compagnia petrolifera al trader. L’istante ritiene che possa essere qualificata come cessione all’esportazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, nel rispetto della condizione che sia il cedente a provvedere alla messa a bordo del carburante ed all’adempimento degli obblighi doganali e della condizione che la nave esca dal mare territoriale successivamente al compimento dell’operazione di rifornimento.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte richieste con la Risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2017.

In particolare, nella Risoluzione del gennaio 2017, è stato precisato che, secondo la disciplina nazionale di attuazione della normativa comunitaria in materia, le operazioni di “bunkeraggio” sono certamente riconducibili nell’ambito della categoria delle operazioni non imponibili Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, dal 1° maggio 2016, è in vigore un nuovo codice doganale dell’Unione Europea secondo il quale non devono essere vincolate al regime doganale dell’esportazione le merci dell’Unione che siano fornite, esenti da Iva o da accise, come approvvigionamento di navi, indipendentemente dalla destinazione delle navi medesime.

Quindi, dal 1° maggio 2016, il “bunkeraggio” non è più considerato, ai fini doganali, come un’esportazione. Di conseguenza, alle merci fornite come approvvigionamento delle navi non può essere attribuita la qualifica di esportazione anche ai fini Iva (ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, tenendo conto, altresì, del recente orientamento della giurisprudenza europea, ha affermato che le ipotesi di “bunkeraggio” descritte dalla società istante devono, invece, essere ricondotte nell’ambito della non imponibilità Iva prevista dall’articolo 8-bis, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 (operante a prescindere dal riconoscimento dei caratteri dell’esportazione ai fini doganali).

Tale non imponibilità non riguarda soltanto le cessioni di carburante agli armatori delle navi destinate alla navigazione in alto mare, ma riguarda anche il contestuale trasferimento del carburante dalla società petrolifera all’intermediario/trader. Tali considerazioni valgono a condizione che il trasferimento del carburante sia effettuato dalla compagnia petrolifera direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza risulti dalle formalità doganali osservate dalla compagnia petrolifera medesima.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, nelle ipotesi prese in considerazione nella Risoluzione, devono riconoscersi ai fini Iva due diverse cessioni di beni rilevanti nel territorio dello Stato. Ad entrambe le cessioni è applicabile il beneficio della non imponibilità Iva. Qualora, quindi, l’intermediario/trader sia un operatore economico non stabilito nel territorio italiano, sarà necessario che questi si identifichi ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha anche osservato che entrambe le operazioni di cessione concorrono alla formazione del cosiddetto “plafond” in relazione alla facoltà riconosciuta agli esportatori abituali di acquistare senza l’applicazione dell’Iva. In particolare, la società petrolifera maturerà un “plafond libero”, ossia pari all’intero importo della cessione effettuata in favore dell’intermediario. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’intermediario, questi maturerà un “plafond vincolato”, per la parte relativa all’acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera, ed un “plafond libero”, per la parte relativa al ricarico operato sulle cessioni dello stesso carburante all’armatore della nave.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha concluso riconoscendo che, data l’incertezza nell’applicazione delle norme, non verranno applicate sanzioni per i comportamenti posti in essere in virtù di una precedente Risoluzione del 2002 che deve intendersi ora superata.

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