string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
Scritto da:
28 Giugno 2024
4 Minuti di lettura

Rimborsi IVA dopo la Brexit, le regole per i Paesi UE valide

Scarica il pdf

Con la fine del periodo di transizione post-Brexit, e in base all’accordo tra Italia e Regno Unito raggiunto il 7 febbraio scorso, i rimborsi IVA per le operazioni con il Paese oltremanica si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2021 secondo l’articolo 38-ter del DPR n. 633/1972. Questo articolo estende le procedure di rimborso IVA, valide per i soggetti UE, anche ai Paesi terzi in condizioni di reciprocità. Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Paese oltremanica sono soggette all’articolo 38-ter del decreto IVA.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, fornisce chiarimenti su questo tema. Dopo l’uscita dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’UE. Tuttavia, durante il periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, IVA e accise ha continuato a operare come Stato membro.

Gestione del periodo di transizione tra Italia e Regno unito

Nel periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito è stato applicato l’articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972, che stabilisce limiti e modalità per i rimborsi IVA a operatori di uno Stato UE senza stabile organizzazione in Italia.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’UE. Di conseguenza, sono state necessarie nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna. In questo contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra i due Paesi tramite uno scambio di Note verbali tra i rispettivi rappresentanti, in vigore dal 7 febbraio.

I governi dei due Stati hanno formalmente dichiarato sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della reciprocità ai fini del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani nel Regno Unito e viceversa, a partire dal 1° gennaio 2021. Il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. L’accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni nazionali e dell’appartenenza dell’Italia all’UE.

Decreto IVA per i rimborsi con il Regno Unito

Pertanto, il documento di prassi precisa che, per i rimborsi relativi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con la Gran Bretagna, si applica retroattivamente l’articolo 38-ter del decreto IVA. Questo articolo estende le procedure di rimborso IVA per i soggetti UE anche ai Paesi terzi, a condizione di reciprocità. In virtù dell’accordo:

  • Gli operatori stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso IVA al Regno Unito conformemente alla normativa britannica.
  • Gli operatori stabiliti nel Regno Unito possono richiedere il rimborso IVA secondo i presupposti stabiliti dall’articolo 38-ter, che rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2 del decreto IVA. La richiesta deve essere presentata seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.
Articoli correlati
12 Luglio 2024
Sistema tessera sanitaria: aggiunte nuove funzionalità

Il sistema tessera sanitaria è stato recentemente aggiornato per includere nuove...

12 Luglio 2024
Aggiornamento dei Paesi dello scambio automatico conti finanziari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un decreto, disponibile...

12 Luglio 2024
Come correggere le anomalie degli aiuti di Stato non registrati

L’Amministrazione finanziaria comunica ai contribuenti le irregolarità che hanno...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto