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Novità Iva
13 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Rimborso Iva per società extra UE: no se la bolletta doganale è intestata al rappresentante fiscale.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo ai rimborsi Iva.

A porre un quesito all’Agenzia delle Entrate è una società israeliana che non ha una stabile organizzazione in Italia. L’istante partecipa con un’altra società italiana alla realizzazione di un progetto nel nostro Paese. Effettua degli acquisti imponibili in Italia per il quale il debitore d’imposta è il cedente o il prestatore e delle importazioni di beni imponibili ed effettua delle operazioni attive in Italia nei confronti dell’altra società del progetto per le quali il debitore d’imposta è il cessionario o committente residente. L’istante si trova, pertanto, in una posizione di credito Iva che potrebbe richiedere a rimborso in base alla procedura prevista all’articolo 38-ter del Decreto Iva.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che, a seguito della pubblicazione di una Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del dicembre del 2021, alcuni uffici doganali non le hanno consentito di effettuare delle importazioni dirette in Italia in assenza di una partita Iva italiana ed ha dovuto nominare un rappresentante fiscale.

L’istante non ha intenzione di annotare nel registro Iva degli acquisti le bollette doganali e, quindi, di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva ed intende realizzare in Italia soltanto operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente in Italia.

Può presentare istanza di rimborso del credito Iva anche in riferimento alle importazioni per le quali la partita Iva italiana della società istante risulta riportata sulle bollette doganali? Può, in futuro, effettuare delle importazioni dirette in assenza di una partita Iva italiana?

Nella Risposta n. 248 del 9 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia. In particolare, l’articolo 38-ter del Decreto Iva disciplina l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti in Italia stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. La disposizione in questione è stata recentemente modificata dal Decreto Legislativo n. 83 del 2021.

In base a tale disciplina, i soggetti passivi Iva residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che non hanno una stabile organizzazione in Italia, possono richiedere il rimborso dell’Iva versata nel territorio italiano. Ciò purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo in cui si richiede il rimborso, ad eccezione di operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario o committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle operazioni accessorie non imponibili Iva e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del Decreto Iva;
  • inerenza rispetto all’attività del soggetto passivo Iva residente nel Paese non appartenente all’Unione Europea degli acquisti o delle importazioni di beni o servizi per i quali si richiede il rimborso dell’Iva;
  • detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso;
  • esistenza di un trattamento reciproco rispetto al riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta agli operatori italiani nel Paese estero di appartenenza del soggetto passivo Iva che richiede il rimborso in Italia. A tal proposito, occorre precisare che le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, con Israele e con la Svizzera.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato dei chiarimenti forniti in precedenza, in una Risposta ad interpello del maggio del 2021, in conformità all’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo i quali, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente in Italia la facoltà di richiedere il rimborso dell’Iva, mediante la procedura del portale elettronico, purché sussistano le condizioni ed in assenza delle cause ostative previste dalla normativa in materia (come l’effettuazione di operazioni attive per le quali si è debitori di imposta).

E’ stato, in particolare, precisato che le fatture di acquisto la cui Iva è richiesta a rimborso tramite il portale elettronico devono essere intestate direttamente alla partita Iva del soggetto non residente in Italia (non intestate alla partita Iva italiana) e non devono confluire nelle liquidazioni periodiche dell’Iva e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, quindi, la presenza di un rappresentante fiscale non impedisce di per sé l’accesso alla procedura di rimborso prevista dall’articolo 38-ter del Decreto Iva. Ciò che impedisce di accedere a tale procedura di rimborso dell’Iva è, invece, la circostanza che le bollette doganali (che possono essere equiparate a tutti gli effetti alle fatture di acquisto) siano intestate alla partita Iva italiana della società istante.

Per richiedere il rimborso dell’Iva non è sufficiente la circostanza che le bollette doganali non siano registrate nei registri Iva istituiti dal rappresentante fiscale. Ciò verrebbe posto in essere, tra l’altro, in violazione dell’articolo 25 del Decreto Iva secondo il quale il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

L’unico soggetto che potrà recuperare l’Iva versata al momento dell’importazione è in ogni caso il rappresentante fiscale al quale sono intestate le bollette doganali. Il rappresentante fiscale in Italia registrerà le stesse bollette doganali nel registro degli acquisti previsto dall’articolo 25 del Decreto Iva e potrà detrarre, al verificarsi delle condizioni richieste, l’importo dell’imposta assolta oppure potrà richiederne il rimborso annuale e/o trimestrale in base al disposto dell’articolo 38-ter del Decreto Iva.

Per quanto riguarda le procedure doganali da seguire per effettuare le importazioni, l’Agenzia delle Entrate ha indicato all’istante di rivolgersi alla struttura competente, ossia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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