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Novità Iva
23 Novembre 2018

Servizi connessi a beni immobili: individuato il corretto trattamento Iva

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 77 del 22 novembre 2018, si è occupata del trattamento Iva delle prestazioni di servizi connesse a beni immobili.

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro. Tale associazione gestisce un compendio immobiliare che mette a disposizione a titolo temporaneo di coloro che intendono organizzare eventi. L’intenzione dell’istante è di ampliare la propria attività offrendo, oltre alla messa a disposizione dei luoghi, anche altri servizi, come l’assistenza nella fase di progettazione, organizzazione e realizzazione degli eventi, il presidio dell’ingresso, le pulizie generali e lo smaltimento dei rifiuti. Questi servizi saranno inseriti nel contratto di messa a disposizione dei luoghi e per essi sarà previsto un corrispettivo incluso indistintamente nel prezzo complessivo pattuito nel contratto.

L’associazione istante intende, inoltre, offrire anche altri servizi aggiuntivi su richiesta dei clienti, come la fornitura di arredi, i servizi di audio e video, l’intrattenimento musicale, i servizi di ristorazione. Per questi servizi, il cliente potrà scegliere esclusivamente tra i fornitori indicati dall’istante. Tali servizi, poi, saranno oggetto di un contratto separato rispetto a quello della messa a disposizione dei luoghi e saranno oggetto di separata fatturazione da parte dell’associazione al cliente. Il fornitore emetterà fattura nei confronti dell’associazione istante in relazione al servizio richiesto dal cliente. La fattura emessa dall’istante nei confronti del cliente prevederà una maggiorazione rispetto al corrispettivo richiesto dal fornitore per il servizio reso.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento Iva dei servizi in questione resi dall’associazione istante nei confronti di clienti residenti e non residenti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che, in tema di territorialità dell’Iva relativa ai servizi immobiliari, rileva il luogo nel quale è situato l’immobile a prescindere dal luogo nel quale è stabilito il committente.

Riguardo all’individuazione delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, si considerano tali le prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con i beni immobili. Tale nesso sussiste quando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione o quando il servizio è erogato o destinato all’immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che le prestazioni accessorie ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal prestatore o per suo conto ed a sue spese, non sono soggette autonomamente all’Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale. Inoltre, se la cessione o prestazione principale è soggetta all’Iva, i corrispettivi delle cessioni o delle prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile.

Affinché si possa parlare di una prestazione accessoria, è necessario che:

  • vi sia un’operazione principale alla quale sia collegata al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
  • avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
  • venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale o, eventualmente, da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’associazione istante pone in essere una prestazione principale, consistente nella messa a disposizione degli immobili, e fornisce una serie di servizi accessori rispetto a tale prestazione principale. In particolare, i servizi del primo tipo sono strettamente collegati agli immobili e sono direttamente inclusi nel contratto di messa a disposizione degli immobili medesimi, mentre la seconda tipologia di servizi riguarda quei servizi che hanno la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del cliente. Del resto, se il cliente desiderasse ottenere esclusivamente quei servizi, li potrebbe ottenere direttamente dai fornitori al di fuori del compendio immobiliare gestito dall’istante.

Quindi, tutti i servizi, sia quelli inclusi obbligatoriamente nel contratto di messa a disposizione dei luoghi, sia quelli aggiunti su richiesta dei clienti, non possono essere ricompresi nella nozione di “servizi generici”, ma in quella di “servizi accessori” rispetto alla prestazione principale di messa a disposizione del compendio immobiliare o di parte di esso.

Ai fini del trattamento Iva, pertanto, tali prestazioni di servizi sono comunque rilevanti in Italia.

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