L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un quesito posto tramite interpello in materia di servizi elettronici.
L’istante svolge diverse attività collegate alla rete internet. I servizi forniti dall’istante, principalmente a persone fisiche, sono pagati con carta di credito. Gli importi incassati sono destinati ad un conto corrente bancario intestato alla società istante che emette fattura nella medesima data dell’incasso. L’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se, in sostituzione delle fatture, e fatta salva un’espressa richiesta del cliente in tal senso, possa emettere al momento dell’incasso una ricevuta che sarà inviata al cliente via e-mail. Il totale delle ricevute emesse verrebbe annotato giornalmente sul registro dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 96 del 5 dicembre 2018, ha richiamato la normativa in materia di Iva secondo la quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Le prestazioni in questione sono esonerate anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ossia dall’obbligo di rilasciare ricevute o scontrini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che i servizi resi dall’istante, per come descritti, rientrano in questo ambito, ossia tra i servizi esclusi dagli obblighi di certificazione. Quindi, non solo non vi è obbligo di emettere fattura (a meno che non sia il committente che agisce al di fuori dell’impresa, arte o professione a richiederla o che il committente non sia un soggetto passivo d’imposta), ma non vi è nemmeno l’obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale.
Qualora si volesse documentare l’operazione con una ricevuta fiscale, questa dovrà essere dotata di requisiti tali da non consentirne l’emissione elettronica. La consegna della copia del documento, contestuale al pagamento del corrispettivo, potrà comunque avvenire tramite e-mail qualora la copia in questione sia realizzata nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e di quanto disposto con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che, qualora i clienti ai quali sono resi i servizi elettronici siano privati consumatori residenti in altri Stati dell’Unione Europea, sarà possibile per l’istante, in alternativa, avvalersi del “Mini One Stop Shop” (cosiddetto regime “MOSS”).
Rimangono, invece, territorialmente non rilevanti in Italia le prestazioni di servizi elettronici rese a privati consumatori residenti al di fuori dell’Unione Europea.