L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardante il regime di non imponibilità Iva applicabile alle prestazioni di servizi rese in relazione alle operazioni doganali.
La società istante si occupa di tutti i servizi relativi alle merci accessori alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto dei beni in transito presso un determinato porto. Ad esempio, rientrano nei servizi resi l’attività di gestione documentale doganale con assistenza agli organi di controllo nelle procedure di servizio per l’attività di varco; la gestione informatica e la gestione conservativa, oltre all’adeguamento ed allo sviluppo della piattaforma informatica portuale.
L’istante ha rappresentato che è stata autorizzata l’attività di controllo doganale presso un Centro Unico di Servizi, che può anche essere qualificato come il primo “luogo designato” in Italia, in base a quanto previsto dal Codice Doganale dell’Unione Europea. Si tratta di un luogo di utilizzo pubblico, collegato al terminal dell’area portuale attraverso un corridoio doganale ispettivo. L’istante ha ricevuto in affidamento in sublocazione aree e porzioni di immobili situati nel Centro Unico di Servizi, così da potersi occupare della gestione dei servizi di supporto alle verifiche doganali ai container che sono effettuate generalmente dagli enti di controllo.
I controlli possono essere effettuati nel porto o, appunto, presso questo “luogo designato”, a seconda delle richieste degli organi di verifica competenti. Quando i controlli sono effettuati nel “luogo designato”, i contenitori rientrano poi nell’area portuale per la procedura di svincolo e di chiusura dell’operazione doganale. In alcuni casi, invece, i contenitori vengono consegnati agli spedizionieri doganali direttamente dal Centro Unico di Servizi, previo svolgimento delle procedure di svincolo e di liquidazione delle bollette.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento Iva da applicare alle prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo delle merci effettuate dall’istante sia in area portuale, che presso il diverso “luogo designato”.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 110 del 16 febbraio 2021, ha dapprima precisato che occorre verificare se le prestazioni oggetto dell’istanza di interpello siano territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia. Il riferimento normativo per la questione della territorialità Iva delle prestazioni di servizi generiche è l’articolo 7-ter del Decreto Iva.
In base a questa disposizione, l’Iva è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo Iva o il prestatore, se il committente non è soggetto passivo Iva.
Bisogna, poi, verificare se ricorrono le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Iva. Questa disposizione prevede, in particolare, che siano da considerarsi come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili Iva, i servizi relativi alle operazioni doganali.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le prestazioni rese dall’istante, così come descritte, possano essere inquadrate tra i servizi relativi alle operazioni doganali. Si tratta, pertanto, di servizi non imponibili ai fini Iva.