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Novità Iva
23 Aprile 2021

Servizi resi a minori con bisogni educativi speciali ed ai loro genitori: sì all’aliquota Iva ridotta

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento Iva da applicare a prestazioni di servizi dirette a minori con bisogni educativi speciali.

L’istante è una cooperativa sociale che gestisce servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa svolge le proprie attività soprattutto in favore di ragazzi in età scolare con disturbo specifico dell’apprendimento o sindrome da deficit di attenzione ed iperattività e delle loro famiglie.

A causa dell’emergenza Coronavirus, una parte dell’attività svolta dall’istante è ora svolta a distanza. Questo ha reso necessario un maggior coinvolgimento dei genitori in tali attività. Quindi, è stato attivato un percorso di formazione di sostegno all’apprendimento destinato sia ai genitori, che ai figli, costituito da video-lezioni e da un servizio di tutoraggio nella forma del webinar.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 5 % le prestazioni di servizi rese sia ai ragazzi, che ai loro genitori e la necessità di trasmettere i dati di queste operazioni al Sistema Tessera Sanitaria o di emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 274 del 20 aprile 2021, ha ricordato che l’aliquota Iva agevolata del 5 % trova applicazione con riferimento alle prestazioni di servizi rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nei confronti di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute e di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Tale aliquota Iva agevolata trova applicazione, dal punto di vista oggettivo, con riferimento, ad esempio, alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, alle prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, alle prestazioni per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale ed alle lezioni in materie scolastiche ed universitarie impartite dagli insegnanti a titolo personale. L’aliquota Iva ridotta del 5 % trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e strutture simili.

Per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, esse sono tutte le attività volte a soddisfare bisogni di salute della persona che richiedono sia prestazioni sanitarie, che azioni di protezione sociale. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ossia tutte le attività del sistema sociale dirette a supportate la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione che condizionano il suo stato di salute.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che una Direttiva del Ministero del’Istruzione del 2012 prevede la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo personalizzato per gli studenti che hanno dei bisogni educativi speciali. Rientrano nell’ambito di questi bisogni educativi speciali (BES), i disturbi specifici dell’apprendimento che causano delle difficoltà nell’esecuzione dei compiti di lettura, scrittura o calcolo, e la sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività che determina una compromissione della sfera personale, sociale e scolastica.

Nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, la cooperativa istante svolge un’attività con funzione sia educativa, sia socio-sanitaria. Quindi, le prestazioni di servizi effettuate in favore dei minori con bisogni educativi speciali rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 5 %.

La medesima aliquota Iva deve ritenersi applicabile anche ai servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori colpiti dai disturbi in questione. Si tratta di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale resa ai minori e, come tali, non soggette autonomamente ad Iva. Queste prestazioni sono attratte alla disciplina della prestazione principale, concorrendo a formare la base imponibile.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la prassi nazionale e la giurisprudenza dell’Unione Europea, secondo le quali le operazioni accessorie integrano, completano o rendono possibile l’operazione principale.

Riguardo al secondo aspetto del quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in caso di prestazioni di servizi o di cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, le relative fatture devono essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, però, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche.

La cooperativa istante non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria e non eroga dei servizi prettamente sanitari, ma piuttosto delle prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo.

Pertanto, le prestazioni effettuate dalla cooperativa istante dovranno essere regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio ed una copia delle fatture dovrà essere messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

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