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Novità Iva
28 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Società cooperative agricole che svolgono attività connesse per i loro soci: confermati i principi in materia di Iva.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento Iva da applicare alle attività agricole connesse.

In particolare, l’associazione che ha presentato istanza di consulenza giuridica ha richiesto chiarimenti riguardo alla disciplina Iva da applicare alle attività di valorizzazione e commercializzazione effettuate da società cooperative agricole sui prodotti conferiti dai soci.

Alcune cooperative agricole associate svolgono, secondo quanto precisato dall’istante, attività di commercializzazione di cereali conferiti prevalentemente dai soci. Da una parte il socio si impegna a conferire nella cooperativa i prodotti agricoli, rispettando determinate condizioni, dall’altra la cooperativa si impegna a commercializzare i prodotti o anche a valorizzarli.

Le cooperative agricole provvedono a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci soltanto al momento della chiusura dell’esercizio sociale, in quanto non è possibile conoscere in anticipo il prezzo di realizzo dei prodotti conferiti e commercializzati. Più in particolare, il valore dei conferimenti è determinato in chiusura di esercizio prima di tutto considerando il totale dei corrispettivi realizzati per ciascuna tipologia di prodotto conferito. Poi, vengono detratti i costi diretti ed indiretti della vendita e le altre spese generali. Il risultato è posto alla base della valorizzazione dei conferimenti ed inserito nel bilancio.

Le modalità concrete di esercizio dell’attività sono variabili, in funzione della tipologia di prodotto conferito (vari tipi di cereali), del soggetto conferente (socio o non socio), dello stadio di maturità del prodotto conferito (verde, parzialmente essiccato, essiccato), della conseguente necessità o meno dell’essiccazione del prodotto conferito, della necessità o meno di ventilazione del prodotto ai fini della corretta conservazione del prodotto nella fase precedente alla vendita, del momento di determinazione del prezzo di cessione.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, il socio conferente può scegliere se la cessione del prodotto dovrà avvenire a date predeterminate oppure secondo delle scelte operate esclusivamente dalla società cooperativa, pur sempre nell’interesse esclusivo del socio. Nel primo caso, il socio saprà quale sarà l’impatto dei costi di conservazione del prodotto. Nel secondo caso, il socio non potrà determinare questo aspetto anticipatamente ed i costi della conservazione del prodotto incideranno in modo più o meno significativo a seconda che la cessione avvenga subito dopo la consegna o successivamente all’eventuale essiccazione o dopo un periodo di ventilazione del prodotto.

Si può affermare, quindi, che sono presenti diverse situazioni amministrative che devono essere gestite contabilmente in modo distinto.

L’istante ha chiesto, pertanto, all’Agenzia delle Entrate se risultano ancora attuali i chiarimenti forniti in materia con delle Risoluzioni del 1997 e del 2012, indipendentemente dalla forma che possono assumere le clausole commerciali riguardanti, in particolare, il differente momento di determinazione del corrispettivo da applicare al bene ceduto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta a consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022, ha richiamato la propria Risoluzione del 2012 con la quale è stato chiarito il trattamento tributario ai fini Iva da applicare alle attività agricole connesse svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci.

Secondo tali chiarimenti, le cooperative sono da considerarsi produttori agricoli in quanto svolgono la propria attività su prodotti agricoli conferiti dai loro soci. Quindi, sussiste un rapporto di continuità tra il socio e la cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, come le attività dirette alla commercializzazione dei prodotti.

Nell’ambito delle attività di commercializzazione dei prodotti, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. In più, anche a conferma dei chiarimenti resi con una precedente Risoluzione del 1997, può affermarsi che lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai soci.

Nella Risposta del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto espressamente che, non essendo mutato il contesto normativo di riferimento, possono ritenersi ancora validi questi principi, che vanno comunque collegati a nuove consuetudini amministrative e commerciali che non siano con essi incompatibili.

E’ necessario, inoltre, che le attività svolte dalla società cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi attività agricole connesse e costituiscano qualcosa di strettamente funzionale rispetto all’attività principale di vendita svolta dalla cooperativa agricola per conto dei soci.

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