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Novità Iva
18 Giugno 2021
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Srl con qualifica di impresa sociale che svolge diverse attività in favore di disabili: quale trattamento Iva applicare?

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una quesito relativo al trattamento Iva da applicare alla gestione di servizi ed attività socio-formative svolta da una Società a responsabilità limitata che si propone di acquisire la qualifica di impresa sociale.

A presentare l’istanza di interpello è una Regione che ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver affidato la gestione di servizi ed attività socio-formative di un Istituto scolastico, per il triennio 2020 – 2023, in favore di utenti videolesi in regime di convitto e semiconvitto, a seguito della stipula di un contratto di servizio con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto interamente da cooperative sociali soggette alla Legge n. 398 del 1991. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è, in particolare, composto da un consorzio di cooperative sociali che riveste il ruolo di mandatario e da una cooperativa sociale che opera in qualità di mandante.

Le prestazioni indicate nel contratto di servizio consistono in attività socio-formative, sportive e di laboratorio, erogate all’interno del convitto in favore di soggetti con disabilità e, in particolare, di soggetti non vedenti o ipovedenti. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, successivamente dell’aggiudicazione della gara, ha comunicato di voler costituire una società di scopo, proprio per la gestione dei servizi in questione. In particolare, si tratterà di una società a responsabilità limitata che si propone di acquisire la qualifica di “impresa sociale” e che intende presentarsi, quindi, come ente del Terzo settore ai sensi e per gli effetti del nuovo Codice del Terzo settore del 2017.

La Regione istante ha mostrato delle perplessità riguardo a questa operazione, collegata al mutamento del regime Iva applicabile. La società aggiudicataria ha replicato che la società di scopo da costituire si presenterebbe a tutti gli effetti come ente del Terzo settore, iscritto al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la possibilità di procedere alla fatturazione in esenzione Iva ai sensi dei numeri 20, 21 e 27-ter dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. In questo modo, secondo l’aggiudicataria, nessun aggravio di spesa graverebbe sull’Amministrazione regionale.

L’istante ha comunque richiesto all’Agenzia delle Entrate se la costituzione da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario di una Srl quale “impresa sociale” comporti un mutamento della disciplina Iva applicabile ed in quali termini. L’istante ha specificato che attualmente le prestazioni erogate dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese sono rese e fatturate con aliquota del 5 %. Ha, altresì, precisato che i soggetti che effettueranno le prestazioni in questione non hanno ottenuto altro riconoscimento o finanziamento pubblico, se non quello derivante dall’aggiudicazione della gara d’appalto oggetto del quesito.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 388 del 3 giugno 2021, ha ricordato che l’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella sua versione attualmente vigente, prevede l’esenzione Iva per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (articolo 10, numero 20). Rientrano nell’esenzione Iva anche le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (articolo 10, numero 21). Così come sono soggette al regime di esenzione Iva anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (articolo 10, numero 27-ter).

Il riferimento agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” è stato introdotto dal nuovo Codice del Terzo settore. La modifica troverà applicazione dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea necessaria per alcune disposizioni fiscali del Codice e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui acquisirà operatività il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel termine, l’ambito soggettivo di applicazione del regime di favore previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 resterà quello delle Onlus iscritte nella relativa Anagrafe (come previsto dalla disposizione precedentemente alla modifica introdotta con il nuovo Codice del Terzo settore).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, anche se qualificate come Onlus di diritto, si applica l’aliquota Iva ridotta del 5 %.

Pertanto, correttamente è stata applicata l’aliquota Iva del 5 % alle prestazioni oggetto del contratto di servizio in esame rese dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da una società cooperativa sociale e da un consorzio di cooperative sociali.

Rispetto all’intenzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario di costituire una società di scopo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il regime di esenzione Iva previsto al numero 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 si applica alle prestazioni in esso indicate, senza che assuma rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua. L’esenzione Iva presuppone che le strutture indicate in tale disposizione siano gestite globalmente e le prestazioni possono anche essere rese da terzi se caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale delle strutture delle case di riposo.

Questo può avvenire, ad esempio, quando la titolarità del servizio rimane al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità del servizio e dell’interesse collettivo.

Le prestazioni, inoltre, possono essere rese direttamente al committente beneficiario del servizio oppure possono essere svolte nell’ambito di un contratto con un committente terzo, che può conservare o meno la titolarità del servizio.

E’ stato, altresì, chiarito, in diversi documenti di prassi, che l’elencazione presente nella disposizione normativa non è tassativa e le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio in via primaria a persone che sono bisognose di protezione, assistenza e cura.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che soltanto alcune delle prestazioni previste nel contratto soddisfano i requisiti richiesti dalla disposizione normativa che prevede l’esenzione Iva. Si tratta delle prestazioni che si svolgono in modalità residenziale ed in regime di convitto, dal momento che includono anche il servizio di alloggio oltre che le prestazioni accessorie, come le prestazioni socio-formative, di vitto, di trasporto e di assistenza. Soltanto a tali prestazioni svolte dall’impresa sociale potrà trovare applicazione il regime di esenzione Iva, in più, nei limiti del corrispettivo specificamente evidenziato nel contratto e separato rispetto al corrispettivo relativo alle attività svolte in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto.

Le prestazioni rese, invece, in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto dovranno essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse e, quindi, in regime di esenzione Iva soltanto se rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, sono riconducibili all’ambito di applicazione del beneficio dell’esenzione Iva previsto dall’articolo 10, numero 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, come Amministrazioni statali, regionali, enti locali ed Università. L’esenzione sarà comunque limitata all’attività di natura educativa e didattica specificamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si rifletterà sull’attività complessiva svolta dal soggetto.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, deve ritenersi che tale requisito sia soddisfatto in quanto la Regione istante finanzia la gestione e lo svolgimento delle prestazioni socio-formative oggetto del contratto e svolge anche un’attività di controllo e di vigilanza sulle stesse prestazioni.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso specifico, non può trovare applicazione l’articolo 10, numero 27-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, dal momento che l’impresa sociale che si verrà a costituire non presenta i requisiti soggettivi indicati nella disposizione normativa. Infatti, non si considerano Onlus gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative.

Quindi, l’impresa sociale che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario intende costituire nella forma della società a responsabilità limitata non può acquisire la qualifica di Onlus. Da questo consegue che le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dall’impresa sociale in favore dei soggetti con le disabilità suddette non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 27-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, come detto, fino all’entrata in vigore della modifica introdotta con il nuovo Codice del Terzo settore, si riferisce esclusivamente a prestazioni rese da Onlus).

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