Risposta dell’Agenzia delle Entrate riguardo ad un quesito relativo ad una partita Iva utilizzata in Italia dalla stabile organizzazione di una società estera.
A presentare l’istanza di interpello è una società estera che si occupa di somministrazione di personale che ha chiesto ed ottenuto nel 2018 il riconoscimento a somministrare il personale anche nel territorio italiano, provvedendo, quindi, a costituire una stabile organizzazione nel nostro Paese.
L’istante intende ora trasferire anche la propria sede legale in Italia. Deve sostituire la partita Iva che utilizza come stabile organizzazione nel nostro Paese con una nuova partita Iva o può continuare ad utilizzare la partita Iva italiana già in uso?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 800 del 3 dicembre 2021, ha evidenziato che non esiste nell’ambito del nostro ordinamento una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all’estero e viceversa.
Occorre fare riferimento al principio di reciprocità previsto dalle preleggi del nostro Codice Civile secondo il quale alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese d’origine riconosce tali diritti anche alle società italiane. Pertanto, il trasferimento della sede legale in Italia da parte di un soggetto estero potrà avvenire in continuità giuridica, senza estinzione o liquidazione, se tale continuità è riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ossia se il trasferimento della sede legale all’estero non costituisca nel Paese estero un evento estintivo della società.
Quindi, se è possibile nazionalizzare la società estera in regime di continuità, non vi sono specifici impedimenti all’utilizzo da parte della società trasferita in Italia della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia.