L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di note di variazione Iva.
L’istante è una società che gestisce i servizi relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani. Tale società per tre anni consecutivi (dal 2006 al 2008) si è occupata per lo stesso Comune dell’applicazione e della riscossione della T.I.A. (la Tariffa di Igiene Ambientale oggi sostituita dalla Tari). La tariffa in questione è stata assoggettata ad Iva con applicazione dell’aliquota agevolata del 10 %. La riscossione della Tariffa nei confronti degli utenti morosi veniva affidata poi all’allora Equitalia.
L’istante ha ricordato che, con il Decreto Legge n. 119 del 2018 (“Decreto fiscale” 2018), è stato previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 Euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Sono stati, quindi, annullati anche i carichi affidati alla società istante. Da tale annullamento automatico è emerso per l’istante un credito corrispondente all’Iva sulla Tariffa che è stata anticipata all’Erario al momento dell’emissione delle fatture e che non è stata più recuperata.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate dall’istante riguarda la possibilità, in presenza di tali circostanze, di emettere una nota di variazione in diminuzione e di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva con la dichiarazione Iva 2020. Inoltre, l’istante ha richiesto se, dal momento che lo stralcio è derivato da un provvedimento legislativo, sia possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa in relazione all’Iva da rettificare e senza dover provvedere ad una comunicazione a tutti i clienti. Inoltre, il quesito posto riguarda la circostanza che l’annullamento generi o meno una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da indicare nella dichiarazione dei redditi 2020. Qualora, infine, non fosse possibile procedere all’emissione della nota di variazione, l’istante ha prospettato la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore Iva versata.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 107 del 16 aprile 2020, ha ricordato quanto disposto dal Decreto Legge n. 119 del 2018. Secondo l’articolo 4, comma 1, di tale Decreto, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
Si tratta di una cancellazione automatica dei debiti senza che sia prevista la necessità di alcuna richiesta da parte dei debitori e dell’ente creditore. Il creditore ha tempo fino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili a tale cancellazione disposta da un provvedimento legislativo.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il cedente del bene o il prestatore del servizio possono portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno, in tutto o in parte, in conseguenza della dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, nonché in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
L’esercizio del diritto alla detrazione è consentito al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La regola in questione è applicabile anche a figure simili e consente, quindi, un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venire meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, per espressa disposizione di una normativa speciale sopravvenuta, l’operazione per la quale era stata emessa fattura è venuta meno.
La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020, che è stato prorogato dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. E’ riconosciuta comunque la possibilità al contribuente di correggere la dichiarazione Iva eventualmente già presentata.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che può essere emessa un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate a seguito del Decreto Legge.
Con riferimento alle imposte dirette, infine, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sussistono i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti prevista all’articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Infatti, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e la disposizione normativa garantisce la sussistenza del presupposto della definitività della perdita, mentre la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle quote che sono state annullate garantisce, allo stesso tempo, la certezza e la precisione.